FEDERGEVITALIA

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Statuto

Chi siamo?

Associazione Federativa "FEDERGEV ITALIA"
STATUTO

TITOLO UNO
Denominazione, sede, durata ed oggetto


Art. 1 – DENOMINAZIONE
L’Associazione federata dei: Gruppi, Nuclei, Raggruppamenti, Associazioni locali e Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e delle Guardie Ambientali Volontarie (GAV) discendenti dalle Leggi Nazionali e Regionali presenti in Italia è denominata FEDERGEV ITALIA (Federazione Nazionale delle Guardie Volontarie Ecologiche ed Ambientali GEV-GAV).

Art. 2 – SEDE
La FEDERGEV ITALIA ha la sede legale in Bologna - Via Selva di Pescarola 20 - presso i locali del C.P.G.E.V. di Bologna.

Art. 3 – DURATA
La durata della Federazione è a tempo indeterminato salvo scioglimento anticipato da deliberarsi nelle forme stabilite dal presente statuto all’art. 22.

Art. 4 – FINALITA'
La FEDERGEV ITALIA si propone quale Organizzazione Nazionale di coordinamento dei Gruppi, Nuclei, Raggruppamenti, Associazioni locali e Provinciali delle G.E.V. e G.A.V. .
La FEDERGEV ITALIA persegue le finalità previste dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia di tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale, della biodiversità e di protezione civile. In particolare si propone di:
1. favorire un effettivo legame ed un migliore rapporto di collaborazione fra tutti i Gruppi, Nuclei, Raggruppamenti, Associazioni locali e Provinciali delle G.E.V. e G.A.V. aderenti alla Federazione (FEDERGEV ITALIA);

2. promuovere ed uniformare l'attività dei Gruppi, Nuclei, Raggruppamenti, Associazioni locali e Provinciali delle G.E.V. e G.A.V. individuando e proponendo ai  esempi, modelli operativi e procedurali per rendere più efficace l’attività della educazione, informazione e vigilanza ecologica ed ambientale, nonché della contestazione e della verbalizzazione degli illeciti ambientali di competenza;

3. rappresentare a livello nazionale (e regionale) presso le autorità competenti, gli interessi e le istanze delle Guardie Ecologiche e Ambientali Volontarie discendenti dalle Leggi Regionali esistenti;

4. fornire il supporto tecnico-amministrativo, informativo e legale al servizio dei singoli Gruppi, Nuclei, Raggruppamenti, Associazioni locali e Provinciali delle G.E.V. e G.A.V.;

5. contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato per la vigilanza ambientale e la protezione civile;

6. esprimere pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, direttive, convenzioni, piani, programmi e organizzazione della vigilanza ecologica, dell’educazione ambientale e della protezione civile;

7. promuovere e progettare ogni forma di studio, informazione, formazione e addestramento rivolto ai Gruppi, Nuclei, Raggruppamenti, Associazioni locali e Provinciali delle G.E.V. e G.A.V. aderenti;

8. proteggere i beni ambientali e paesaggistici, sviluppando le attività necessarie alla loro salvaguardia e favorendo il recupero degli ambienti degradati anche attraverso il lavoro volontario nei Parchi e nelle Aree Protette Nazionali e Regionali;

9. collaborare con gli Enti Pubblici competenti nel settore ambientale di protezione civile, in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico;

10. sensibilizzare l'opinione pubblica a favore della tutela del patrimonio naturale e della salubrità dell'ambiente;

11. promuovere la cooperazione internazionale per la difesa delle foreste e della biodiversità anche attraverso forme organizzate di lavoro volontario nei Parchi Naturali e nelle Aree Protette di ogni parte del mondo.




La FEDERGEV Italia si prefigge di fare quanto sopra elencato nel totale rispetto della autonomia gestionale ed organizzativa dei singoli Gruppi, Nuclei, Raggruppamenti, Associazioni locali e Provinciali delle G.E.V. e G.A.V. .


TITOLO DUE
Associati

Art. 5 Soci
Possono far parte della FEDERGEV ITALIA  tutti i Gruppi, i Nuclei, i Corpi, i Raggruppamenti e le Associazioni locali o provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e delle Guardie Ambientali Volontarie anche non formalizzati (compresi i gruppi od associazioni di fatto), siano essi organizzati in Associazioni autonome dotate di Statuto e regolamento di servizio o direttamente coordinati da Enti e Pubbliche Amministrazioni come previsto dalle diverse Leggi Regionali istitutive delle figure delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) o delle Guardie Ambientali Volontarie (GAV). La domanda di ammissione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI, COPIA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI SOCI, ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE (se formalmente costituita) o ALTRA DOCUMENTAZIONE dalla quale risulti che il Gruppo, Raggruppamento, Nucleo GEV/GAV, sia attivo/a, non abbia fini di lucro e persegua finalità compatibili con quelle della FEDERGEV ITALIA. Al fine di regolarizzare l'adesione dovrà essere successivamente fornita, se richiesta, copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale, ed effettuato il pagamento di una quota sociale annua di importo stabilito dal Consiglio Direttivo.  La quota sociale deve essere versata entro il 30 Giugno di ogni anno. Le Associazioni (Corpi, Nuclei, Raggruppamenti o Coordinamenti) locali che aderiscono a FEDERGEV Italia devono provvedere direttamente alla copertura assicurativa, infortuni e responsabilità civile, per tutti i propri soci fisici.


TITOLO TRE
Finanze e Patrimonio Sociale


Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale inizia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 7PATRIMONIO  
Il Patrimonio della FEDERGEV ITALIA e' costituito dai beni acquisiti nello svolgimento della propria attività e da quelli provenienti da atti di liberalità dei soci e di non soci nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. Ogni eventuale utile realizzato dovrà essere reimpiegato nell'attività' associativa.

Art. 8RISORSE ECONOMICHE
La FEDERGEV ITALIA provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:
- autofinanziamento, attraverso le quote associative obbligatorie versate dai Gruppi, Associazioni e Raggruppamenti di GEV/GAV aderenti alla FEDERGEV ITALIA;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di Enti Pubblici, persone fisiche e giuridiche;
- introiti derivanti da progetti o convenzioni concordati con Enti, Amministrazioni pubbliche, Parchi, Comuni ecc.;
- contributi o rimborsi spesa da richiedersi allo Stato, alle Regioni, ad altri Enti Pubblici, Istituti di Credito e a Privati che abbiano titolo in materia di tutela ambientale, difesa dagli inquinamenti e protezione civile.

Art. 9 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO
La perdita della qualifica di Socio da parte di Gruppi, Nuclei, Raggruppamenti, Associazioni locali e Provinciali delle G.E.V. e G.A.V.  aderenti alla FEDERGEV ITALIA implica la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio. Qualora a seguito della perdita della qualifica di Associato alla FEDERGEV ITALIA, sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudicherà in modo inappellabile, come arbitro ed amichevole compositore e senza formalità procedurali, un arbitro nominato di volta in volta dal presidente del Tribunale dove ha sede legale la FEDERAZIONE.

Art.10 – EVENTUALE CESSAZIONE di ATTIVITA'
In caso di cessazione dell'attività' della FEDERGEV ITALIA si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le norme dettate dal Codice Civile. Dopo aver soddisfatto tutti i creditori e dedotte le spese di liquidazione il residuo netto verrà devoluto secondo le modalità di cui all'Art.5, punto 4 della Legge 11/8/1991 n.266.

TITOLO QUATTRO
Organi sociali della Federazione

- Assemblea dei Delegati di Gruppi, Nuclei, Raggruppamenti, Associazioni locali e Provinciali delle G.E.V. e G.A.V., democraticamente eletti su base locale, Provinciale o Regionale;
- Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea;
- Presidente e i Vice Presidenti, eletti dal Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea;
- Consiglio dei Probiviri, eletto dalla Assemblea.
- Ufficio di Segreteria (composto dal Presidente, da almeno un Vice presidente, dal Segretario e dal Tesoriere)

Art.11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Delegati dei Soci: Gruppi, Nuclei, Raggruppamenti, Associazioni locali e Provinciali delle G.E.V. e G.A.V. è il massimo organo della "FEDERGEV ITALIA", è composta dai delegati eletti dalle Assemblee locali, provinciali (o regionali) delle GEV/GAV dei Soci aderenti alla FEDERGEV ITALIA in ragione di N°1 rappresentante effettivo ogni 30 volontari (soci fisici dei soci giuridici),  avendo cura di garantire la rappresentanza minima ad ogni singolo Gruppi, Nucleo, Raggruppamento, Associazione locale o Provinciali delle G.E.V. e G.A.V. attivo (anche se costituito da un numero di soci inferiore a 30) e garantendo una ragionevole rappresentanza di genere;
L'Assemblea della FEDERGEV ITALIA e' convocata dal Presidente di norma una volta l'anno, con convocazione scritta postale o fax o e-mail o sms e pubblicata sul sito WEB della Federazione almeno 12 giorni prima della data prevista. Il Presidente a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo (1/10) dei soci giuridici deve convocare l'Assemblea della Federazione dandone preavviso almeno 12 prima della data stabilita.
L'Assemblea e' valida qualora siano presenti: la metà più uno degli aventi diritto di voto, in prima convocazione; qualunque numero degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione.
Funzioni dell'Assemblea:
stabilisce la politica della Federazione
approva i programmi annuali e poliennali di lavoro
esamina ed approva il rendiconto sia morale che finanziario
elegge il Consiglio Direttivo
elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
elegge il Consiglio dei Probiviri
esprime pareri e consulenze sui progetti di legge, regolamenti, convenzioni, piani e programmi in materia di educazione ambientale, vigilanza ecologica e protezione civile.


Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e' costituito da un numero minimo di 5 ad un numero massimo di 15 Consiglieri, sempre di numero dispari, avendo cura di garantire adeguata rappresentanza di genere e tenendo conto delle necessità operative. Il Consiglio Direttivo è eletto dall' Assemblea con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni.
Funzioni del Consiglio Direttivo:
elegge il Presidente e uno o due Vice Presidenti;
nomina il Segretario ed il Tesoriere (che possono essere scelti anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo);
sviluppa la politica della Federazione decisa dall'Assemblea generale;
fissa le direttive generali delle attività per tutti i settori, con propria gestione o attraverso apposite commissioni;
esamina e delibera le richieste di ammissione dei nuovi Gruppi, Nuclei o Raggruppamenti e le eventuali esclusioni;
delibera l'ammontare delle quote sociali;
delibera misure (finanziarie e materiali) ordinarie e straordinarie in riferimento e nel rispetto delle direttive generali dettate dalla Assemblea della Federazione sulle attività da svolgere;
vigila su tutte le attività della segreteria.
Il Consiglio Direttivo verrà convocato, con comunicazione scritta o telefonica o attraverso la posta elettronica, dal Presidente o dal Segretario, almeno due volte l’anno.
Le Riunioni del Consiglio direttivo sono valide qualora siano presenti la metà più uno dei consiglieri.  Il Presidente, a seguito di richiesta sottoscritta da almeno 3 (tre) componenti il Consiglio deve convocare il Consiglio Direttivo.


Art. 13 - IL PRESIDENTE ED I VICE PRESIDENTI .
Il Presidente ed i due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo, con la partecipazione di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso e a maggioranza dei presenti (metà più uno), durano in carica tre anni ed esercitano le funzioni sino alla nomina dei successori.
- Funzioni del Presidente:
e' il rappresentante legale della Federazione "FEDERGEV ITALIA";
convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea della FEDERGEV ITALIA, del Consiglio Direttivo e della Segreteria e ne redige l'ordine del giorno;
rappresenta la FEDERGEV ITALIA in tutte le sedi Istituzionali;
vigila sul rispetto dello Statuto e del Regolamento e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi della Federazione.
presenta all'Assemblea della Federazione la relazione annuale sull'attivita' svolta.
il Presidente assegna, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio, incarichi specifici ai due Vice Presidenti e/o a componenti del consiglio in base alla specializzazione, competenza, dislocazione territoriale.
Funzioni dei Vice Presidenti: sostituiscono e coadiuvano il Presidente, in sua assenza o impedimento, nell' esecuzione dei compiti e nelle funzioni previste dal presente articolo.

Art. 14 - IL SEGRETARIO

Redige i verbali, provvede all'invio delle convocazioni, cura la tenuta dell'elenco dei soci. Collabora con il Presidente.

Art. 15 - IL TESORIERE

Tiene aggiornata la contabilità sociale conservandone la documentazione, redige il bilancio consuntivo e predispone quello preventivo. Verifica il pagamento delle Quote sociali in collaborazione con il Segretario.

Art. 16 – L’UFFICIO DI SEGRETERIA

L’Ufficio di Segreteria è formato dal Presidente, da almeno un Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. - Funzioni della Segreteria:
provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea della Federazione e dal Consiglio Direttivo;
delibera con i poteri del Consiglio Direttivo sulle materie di competenza di questi nel caso in cui si presentino caratteri d'urgenza e inderogabilità sottoponendole a ratifica del C.D. alla sua prima riunione utile.


Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di N°3 (tre) membri e dura in carica tre anni. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio Direttivo. Esso vigila e controlla sull'andamento della contabilità della FEDERGEV ITALIA e riferisce all'Assemblea in sede di presentazione del conto consuntivo.

Art. 18 - CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

E' formato da tre membri eletti dall'Assemblea. I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni. Il Consiglio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme del Diritto e secondo equità, circa il comportamento dei Gruppi, Nuclei e Raggruppamenti aderenti alla Federazione.

Art. 19 - ESCLUSIONE DALLA FEDERAZIONE

Potranno essere esclusi dalla FEDERGEV ITALIA i gruppi, nuclei, raggruppamenti (o i delegati) che si trovino nelle seguenti condizioni:
a - violazione dello Statuto della Federazione;
b - morosità della quota associativa;
c - attività o comportamenti contrari ai principi di solidarietà per i quali la federazione e' stata costituita;
d - utilizzazione indebita o non autorizzata del lavoro comune;
e - indebita ingerenza nei contatti per i quali la "FEDERGEV ITALIA" ha ricevuto un mandato di rappresentanza esclusivo dall'Assemblea;
f -manifesta inattività o assenza ingiustificata alle riunioni per 12 mesi consecutivi.
g - cessazione dalla qualifica socio.
In tali casi il Presidente della Federazione, compiuta ogni necessaria ed opportuna indagine sui fatti e le circostanze, esporrà al Consiglio direttivo la proposte di esclusione che dovrà essere approvata da almeno i 2/3 dei suoi componenti. Il Gruppo o il delegato oggetto del provvedimento potrà fare ricorso al Consiglio dei Probiviri entro 30 giorni dalla "deliberazione di esclusione" del Direttivo.

Art. 20 - RIMBORSO SPESE

Al Presidente, ai componenti il Consiglio Direttivo e a quelli della Segreteria non vengono riconosciuti compensi per l'attività' svolta. Viene loro riconosciuto il solo rimborso delle spese vive sostenute per missioni o attività programmate dalla Federazione o derivanti da incarichi ufficialmente attribuiti dal Consiglio Direttivo a fronte della presentazione dei giustificativi delle spese (fatture, scontrini fiscali, biglietti dei mezzi pubblici di trasporto).

TITOLO CINQUE
Disposizioni finali


Art. 21 - MODIFICHE STATUTARIE
Il presente STATUTO potrà essere modificato o integrato con le normative ritenute necessarie ed opportune, inseribili mediante iscrizione nell'O.d.G. di qualsiasi Assemblea regolarmente convocata. Le proposte di modifiche statutarie per essere approvate dovranno ottenere la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei presenti all'Assemblea.  Perché siano approvate modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (Art.21 Codice Civile).

Art. 22 – SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (Art.21 Codice Civile).

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Il presente Statuto è stato approvato dalla Assemblea Nazionale riunitasi il 29 Gennaio 2017 a Bologna,
presso l’Aula Magna di Villa Tamba in via della Selva Pescarola 26.

L'importo della quota sociale annuale deve essere versata solo ed esclusivamente a mezzo BONIFICO BANCARIO sul CC bancario della FEDERGEV ITALIA:
Banca = CARISBO Filiale 05406 Bologna via Arno
IBAN = IT51 P063 8502 4210 7400 0278 63H intestato a: FEDERGEV ITALIA
IT51 P063 8502 4210 7400 0278 63H

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