FEDERGEVITALIA

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Proposta Legge FEDERGEV

Normativa

Questo è il testo "bozza" per una legge Nazionale GEV-GAV come scaturita dopo il Convegno del 21 Maggio e le osservazioni giunte alla data del 28 Maggio 2017 (le parti in rosso sono le parti aggiunte o modificate rispetto alla proposta di partenza):

FEDERGEV ITALIA – Proposta di Legge Nazionale
Legge quadro sul servizio di vigilanza ecologica e ambientale volontaria
Art.1
(Finalità ed oggetto)

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

La Repubblica italiana riconosce la necessità della tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, intesi come l’insieme delle componenti biotiche e abiotiche in un dato territorio e delle loro relazioni, quale premessa necessaria per lo sviluppo sostenibile della nazione, e favorisce il rispetto dei valori ambientali, con l’applicazione delle norme di tutela del patrimonio naturale e con la prevenzione delle emergenze di carattere ambientale.

La Repubblica italiana riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
-   diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
-   concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.
   
La presente legge disciplina il Servizio di vigilanza ecologica/ambientale volontaria e, nel quadro delle pubbliche funzioni, stabilisce principi e norme fondamentali per la cooperazione e il coordinamento di Stato, Regioni ed Enti Locali, nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato, le Regioni provvedono ad adottare norme o ad adeguare le proprie normative per l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai principi della presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art.2
(Competenze istituzionali)

1.        I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono esercitati nella materia oggetto della presente legge dal   Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’interno previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2.        Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1977, n.616, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovono l’apporto ed il sostegno, il funzionamento e l’integrazione del volontariato e delle organizzazioni di volontariato operanti nei rispettivi territori allo scopo di incrementare e migliorare la tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente.
3.        Al fine di cui al comma 2, le Regioni e le Provincie autonome, avvalendosi eventualmente degli enti locali e di altri enti operanti in ambito regionale, stabiliscono le modalità e gli ambiti in cui si svolge l’attività di vigilanza ecologica-ambientale volontaria.
4.        Le
Regioni in attuazione delle leggi regionali, direttamente o attraverso delega ad enti territoriali, vigilano sull’attività dei gruppi di guardie ecologiche e ambientali volontarie di cui all’articolo 5 nel rispetto della loro autonomia.
5.        Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione
delle GEV-GAV e delle organizzazioni di volontariato mezzi ed attrezzature da destinare all’espletamento del servizio ed individuano le modalità di collaborazione fra le attività delle stesse e le funzioni e le attività svolte da province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, enti parco, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, corpi forestali regionali, Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco nonché da strutture ed organismi che svolgono funzioni di protezione civile.

Art.3
(Servizio di vigilanza ecologica e ambientale volontaria)

1.        Il Servizio di vigilanza ecologica e ambientale volontaria è prestato, senza armi, in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, e non da' luogo in alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro né è sostitutiva dell’attività di vigilanza e controllo degli organismi istituzionalmente a ciò preposti.
2.        Il Servizio di vigilanza ecologica-ambientale volontaria si esplica tramite:
a)     l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b)    la vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull’ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge;
c)     la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte nell’ambito delle attività di protezione civile
;
d)    la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;
e)     la collaborazione con altri enti ed organismi, titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale;
f)   la diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali (educazione ambientale).
3.        Il Servizio di vigilanza ecologica volontaria è disciplinato dalle leggi regionali ed è svolto, secondo le direttive emanate dalle Regioni, dalle guardie ecologiche e ambientali volontarie, iscritte in apposito albo istituito presso ogni Regione e organizzate con le modalità di cui all'articolo 5. Le guardie ecologiche-ambientali volontarie sono soggette alla copertura assicurativa di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4.        Le Regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche-ambientali volontarie, che è comunque conferito nelle seguenti materie:
a)       tutela del paesaggio, della biodiversità, dei parchi e delle riserve
naturali (direttive comunitarie: Habitat e Uccelli);
b)       tutela dell'ambiente boschivo e rurale;
c)      
vigilanza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne;
d)       osservanza delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano;
e)       salvaguardia e protezione degli animali;
f)        
conferimento, abbandono, raccolta  e gestione dei rifiuti;
g)       spandimenti agronomici e direttiva comunitaria Nitrati;
h)       osservanza delle normative sull'inquinamento acustico, atmosferico, idrologico
e luminoso;
i)      salvaguardia dei beni artistici e storici;
le regioni possono individuare ulteriori ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche - ambientali volontarie.

Art.4
(Soggetti organizzatori)

1.        La regione individua con propria legge i soggetti organizzatori del Servizio di vigilanza ecologica-ambientale volontaria.

2.        I soggetti di cui al comma 1 provvedono a:
a)     redigere, d'intesa con i gruppi delle guardie ecologiche-ambientali
volontarie, programmi per l’organizzazione del Servizio di vigilanza ecologica-ambientale volontaria, indicando le strutture, le risorse disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di svolgimento del servizio nonché le forme di redazione e di trasmissione di documenti e dati;
b)    promuovere ed organizzare, con il concorso dei gruppi delle guardie ecologiche
-ambientali volontarie, il reclutamento, la formazione, la selezione e l’aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;
c)     stipulare apposite convenzioni
o protocolli d’intesa con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie-ambientali di cui all'articolo 5, per lo svolgimento del servizio e per la definizione delle relative responsabilità;
d)    stipulare contratti di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche
-ambientali volontarie ed ai terzi dallo svolgimento del servizio, compresa la copertura per le spese connesse alla tutela legale e per danni provocati a propri veicoli nell'espletamento del servizio;
e)       assicurare la trasmissione alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche-ambientali volontarie nello svolgimento del servizio, nonché comunicare tempestivamente alle autorità medesime  i verbali di accertamento di violazioni amministrative e penali, sottoscritti dalle guardie ecologiche-ambientali volontarie ai sensi dell’articolo 6;
f)        mettere a disposizione dei gruppi delle guardie ecologiche volontarie le risorse necessarie al rimborso delle spese sostenute nonché i mezzi e le attrezzature per l'espletamento del servizio di vigilanza ecologica
e ambientale volontaria.
 

Art.5
(Gruppi di guardie ecologiche volontarie)

1.        Le GEV-GAV ed i gruppi di guardie ecologiche volontarie sono volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266 e successive modificazioni e delle leggi regionali di attuazione e svolgono la loro attività coordinate o in convenzione con i soggetti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica-ambientale volontaria.
 

Art.6
(Guardie Ecologiche-Ambientali Volontarie – GEV / GAV
)

1.        Le guardie ecologiche-ambientali volontarie sono incaricate di svolgere il servizio previsto all’articolo 3, con le modalità di cui all’articolo 5.

2.      Le guardie ecologiche-ambientali volontarie in servizio sono Pubblici Ufficiali e Agenti di Polizia   Amministrativa.  Alle GEV-GAV sono conferiti i poteri di accertamento sugli illeciti amministrativi previsti dalla legge 689/81 e rivestono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria solo se previsto e specificato dalla norma principale di riferimento. Le GEV-GAV collaborano con le altre figure preposte alla vigilanza, con gli Organi dello Stato, con gli Enti ed Istituzioni pubbliche.

3.        Le guardie ecologiche-ambientali volontarie devono possedere i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773.
4.        Coloro che intendono svolgere il servizio di vigilanza ecologica volontaria devono:
a)         aderire ad un gruppo di guardie ecologiche volontarie;
b)         frequentare il corso di formazione teorica;
c)         effettuare il periodo di addestramento pratico;
d)         superare l’esame finale teorico-pratico ed ottenere l’attestato di idoneità.
5.        Le regioni, in conformità ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliscono durata e contenuto dei corsi di formazione per le guardie ecologiche-
ambientali volontarie e del periodo di addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell’esame finale ed organizzano annualmente, con il concorso dei gruppi di cui all'articolo 5, i predetti corsi di formazione.
6.        L’incarico di guardia ecologica
-ambientale volontaria è conferito dal presidente della giunta  regionale o della provincia autonoma, con apposito atto di nomina, nel quale devono essere indicati:
a)         i compiti oggetto dell’incarico;
b)         le leggi e le altre norme di cui la guardia ecologica
-ambientale volontaria ha il potere di accertare la violazione, in conformità alle competenze attribuite alla Regione o alla Provincia autonoma in materia;
c)         l’ambito territoriale di svolgimento dell'incarico;
d)         il gruppo delle guardie ecologiche
-ambientali volontarie di appartenenza.
7.        La nomina delle guardie ecologiche-ambientali volontarie è approvata, entro trenta giorni dal relativo conferimento, con decreto dal prefetto della provincia in cui ha sede il gruppo di appartenenza ai sensi dell’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, che ha validità nell'intero territorio della provincia.
8.        Le guardie ecologiche
-ambientali volontarie devono prestare giuramento davanti al Signor Prefetto o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
9.        Durante il servizio le guardie ecologiche
-ambientali volontarie operano in qualità di pubblici ufficiali, devono essere munite di apposita tessera di identificazione e di un segno visibile di riconoscimento. Le regioni possono individuare un modello di abbigliamento, un distintivo ed una tessera di riconoscimento omogenea per le guardie ecologiche volontarie operanti nel territorio regionale.
10.        Le guardie ecologiche
-ambientali volontarie redigono il verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate nell’atto di nomina, trasmettendolo immediatamente alle autorità competenti secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera e), della presente legge. L’accertamento è svolto dalle guardie ecologiche-ambientali volontarie in conformità all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.
11.     Le guardie ecologiche
-ambientali volontarie sono tenute a frequentare corsi periodici di aggiornamento, secondo programmi concordati con la Regione.
12.     Le guardie ecologiche
-ambientali volontarie possono essere sospese dall’incarico per un periodo massimo di sei mesi, con provvedimento del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, su proposta del soggetto organizzatore del servizio di vigilanza ecologica volontaria, sentito il gruppo di appartenenza, in caso di accertate irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. Il provvedimento di sospensione è comunicato al prefetto.
13.     Il provvedimento di nomina della guardia ecologica
-ambientale volontaria può essere revocato dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, su proposta del soggetto organizzatore, sentito il gruppo di appartenenza nel caso di:
a)         irregolarità particolarmente gravi, ovvero reiterate dopo il provvedimento di sospensione;
b)         accertata persistente inattività;
c)         perdita dei requisiti di cui al comma 2, previsti per lo svolgimento del servizio.
14.     Il provvedimento di revoca è notificato al prefetto competente per territorio e dà luogo alla cancellazione dall’albo regionale delle guardie ecologiche
-ambientali volontarie.
 

Art.7
(Disposizioni finanziarie e transitorie)

1.     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo le modalità ivi indicate.
2.     Ciascuna Regione istituisce nell’ambito del proprio bilancio un apposito fondo per garantire l'attività dei gruppi delle guardie ecologiche-ambientali
volontarie.

3. Le guardie ecologiche-ambientali volontarie, riconosciute o nominate ai sensi delle leggi regionali vigenti, che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte di diritto all'apposito albo istituito presso la regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3

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