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X una Legge Nazionale

Normativa

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO SUL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA
VIII Commissione - 23 Gennaio 2001
__________________________________________________
C. 822 ed abbinate Comitato ristretto: Volontariato ambientale (seguito esame C.
822 Acierno, C. 3555 Gerardini, C. 5009 Turroni e C. 5724 Bielli - Rel. Gerardini).
TESTO UNIFICATO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLA
VIII COMMISSIONE NEL CORSO DELL’ESAME SVOLTO IN SEDE REFERENTE

Legge quadro sul servizio di vigilanza ecologica volontaria
Art.1

(Finalità ed oggetto)
1. La presente legge disciplina il Servizio di vigilanza ecologica volontaria e, nel quadro delle pubbliche
funzioni, stabilisce principi e norme fondamentali per la cooperazione e il coordinamento di Stato,
regioni ed enti locali, nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
2. Nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato, le regioni provvedono ad adottare
norme o ad adeguare le proprie normative per l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge
entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai principi
della presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art.2
(Competenze istituzionali)

1. I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono esercitati nella materia oggetto della presente
legge dal Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’interno previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’articolo 9 del decreto
legislativo 24 luglio 1977, n.616, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
promuovono l’apporto ed il sostegno, il funzionamento e l’integrazione delle organizzazioni di
volontariato operanti nei rispettivi territori allo scopo di incrementare e migliorare la tutela del
patrimonio naturale e dell’ambiente.
3. Al fine di cui al comma 2, le regioni e le provincie autonome, avvalendosi eventualmente degli enti
locali e di altri enti operanti in ambito regionale, stabiliscono le modalità e gli ambiti in cui si svolge
l’attività di vigilanza ecologica volontaria.
4. Le provincie, nell’esercizio delle funzioni amministrative previste dall’articolo 19 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle
funzioni amministrative ad esse delegate dalle regioni nonché in attuazione delle leggi regionali, vigilano
sull’attività dei gruppi di guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 5 nel rispetto della loro
autonomia.
5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione delle organizzazioni
di volontariato mezzi ed attrezzature da destinare all’espletamento del servizio ed individuano le
modalità di collaborazione fra le attività delle stesse e le funzioni e le attività svolte da province, comuni,
comunità montane, enti parco, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, Corpo forestale dello
Stato, corpi forestali regionali, l'Arma dei carabinieri, i Vigili del fuoco nonché da strutture ed organismi
che svolgono funzioni di protezione civile.
Art.3
(Servizio di vigilanza ecologica volontaria)

1. Il Servizio di vigilanza ecologica volontaria è prestato, senza armi, in forma personale e gratuita, salvo il
rimborso delle spese documentate, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, e non da' luogo in
alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro né è sostitutiva dell’attività di vigilanza e controllo
degli organismi istituzionalmente a ciò preposti.
2. Il Servizio di vigilanza ecologica volontaria si esplica tramite:
a) l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente in materia di tutela
ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) la vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull’ambiente, unitariamente considerato, al
fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti
e nelle forme previsti dalla presente legge;
c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in
caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte nell’ambito delle attività di protezione
civile;
d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al
monitoraggio ambientale;
e) la collaborazione con altri enti ed organismi, titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di
reati contro il patrimonio ambientale;
f) la diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali
(educazione ambientale).
3. Il Servizio di vigilanza ecologica volontaria è disciplinato dalle leggi regionali ed è svolto, secondo le
direttive emanate dalle regioni, dalle guardie ecologiche volontarie, iscritte in apposito albo istituito
presso ogni regione e organizzate nell'ambito dei gruppi di cui all'articolo 5. Le guardie ecologiche
volontarie sono soggette alla copertura assicurativa di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.
266.
4. Le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche
volontarie, che è comunque conferito nelle seguenti materie:
a) tutela del paesaggio, della biodiversità, dei parchi e delle riserve naturali;
b) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;
c) sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne;
d) osservanza delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e
del verde urbano ed extraurbano;
e) salvaguardia e protezione degli animali;
f) salvaguardia dei beni artistici e storici;
g) conferimento e gestione dei rifiuti;
h) osservanza delle normative sull'inquinamento acustico, atmosferico ed idrologico.
Art.4
(Soggetti organizzatori)

1. La regione individua con propria legge i soggetti organizzatori del Servizio di vigilanza ecologica
volontaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a:
a) redigere, d'intesa con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie, programmi per l’organizzazione
del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, indicando le strutture, le risorse disponibili, i tempi, i
modi ed i livelli minimi di svolgimento del servizio nonché le forme di redazione e di trasmissione di
documenti e dati;
b) promuovere ed organizzare, con il concorso dei gruppi delle guardie ecologiche volontarie, il
reclutamento, la formazione, la selezione e l’aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;
c) stipulare apposite convenzioni con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 5,
per lo svolgimento del servizio e per la definizione delle relative responsabilità;
d) stipulare contratti di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche
volontarie ed ai terzi dallo svolgimento del servizio, compresa la copertura per le spese connesse alla
tutela legale e per danni provocati a propri veicoli nell'espletamento del servizio;
e) assicurare la trasmissione alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle
guardie ecologiche volontarie nello svolgimento del servizio, nonché comunicare tempestivamente alle
autorità medesime i verbali di accertamento di violazioni amministrative e penali, sottoscritti dalle
guardie ecologiche volontarie ai sensi dell’articolo 6;
f) mettere a disposizione dei gruppi delle guardie ecologiche volontarie le risorse necessarie al rimborso
delle spese sostenute nonché i mezzi e le attrezzature per l'espletamento del servizio di vigilanza
ecologica volontaria.
Art.5
(Gruppi di guardie ecologiche volontarie)

1. I gruppi di guardie ecologiche volontarie sono disciplinati ed organizzati secondo le disposizioni della
legge 11 agosto 1991, n.266 e successive modificazioni e delle leggi regionali di attuazione e svolgono la
loro attività sulla base di convenzioni con i soggetti organizzatori del servizio ecologico volontario, in
conformità all’articolo 7 della medesima legge n.266 del 1991.
Art.6
(Guardie Ecologiche Volontarie - GEV)

1. Le guardie ecologiche volontarie sono incaricate di svolgere il servizio previsto all’articolo 3, nell’ambito
dei gruppi di cui all’articolo 5.
2. Le guardie ecologiche volontarie devono possedere i requisiti previsti per il riconoscimento della
qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n.773.
3. Coloro che intendono svolgere il servizio di vigilanza ecologica volontaria devono:
a) aderire ad un gruppo di guardie ecologiche volontarie;
b) frequentare il corso di formazione teorica;
c) effettuare il periodo di addestramento pratico;
d) superare l’esame finale teorico-pratico ed ottenere l’attestato di idoneità.
4. Le regioni, in conformità ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento adottati ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliscono durata e contenuto dei corsi di formazione per le guardie
ecologiche volontarie e del periodo di addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell’esame
finale ed organizzano annualmente, con il concorso dei gruppi di cui all'articolo 5, i predetti corsi di
formazione.
5. L’incarico di guardia ecologica volontaria è conferito dal presidente della giunta regionale o della
provincia autonoma, con apposito atto di nomina, nel quale devono essere indicati:
a) i compiti oggetto dell’incarico;
b) le leggi e le altre norme di cui la guardia ecologica volontaria ha il potere di accertare la violazione,
in conformità alle competenze attribuite alla regione o alla provincia autonoma in materia;
c) l’ambito territoriale di svolgimento dell'incarico;
d) il gruppo delle guardie ecologiche di appartenenza.
6. La nomina delle guardie ecologiche volontarie è approvata, entro trenta giorni dal relativo
conferimento, con decreto dal prefetto della provincia in cui ha sede il gruppo di appartenenza ai sensi
dell’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, che ha validità nell'intero territorio della
provincia.
7. Le guardie ecologiche volontarie devono prestare giuramento davanti al sindaco del comune di
residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
8. Durante il servizio le guardie ecologiche volontarie operano in qualità di pubblici ufficiali, devono
essere munite di apposita tessera di identificazione e di un segno visibile di riconoscimento. Le regioni
possono individuare un modello di abbigliamento, un distintivo ed una tessera di riconoscimento
omogenea per le guardie ecologiche volontarie operanti nel territorio regionale.
9. Le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e
delle altre norme indicate nell’atto di nomina, trasmettendolo immediatamente alle autorità competenti
secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera e), della presente legge. L’accertamento è
svolto dalle guardie ecologiche volontarie in conformità all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981,
n.689.
10. Le guardie ecologiche volontarie sono tenute a frequentare corsi periodici di aggiornamento, secondo
programmi periodici stabiliti dalla regione.
11. Le guardie ecologiche volontarie possono essere sospese dall’incarico per un periodo massimo di sei
mesi, con provvedimento del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, su proposta
del soggetto organizzatore del servizio di vigilanza ecologica volontaria, sentito il gruppo di
appartenenza, in caso di accertate irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. Il provvedimento
di sospensione è comunicato al prefetto.
12. Il provvedimento di nomina della guardia ecologica volontaria può essere revocato dal presidente della
giunta regionale o della provincia autonoma, su proposta del soggetto organizzatore, sentito il gruppo di
appartenenza nel caso di:
a) irregolarità particolarmente gravi, ovvero reiterate dopo il provvedimento di sospensione;
b) accertata persistente inattività;
c) perdita dei requisiti di cui al comma 2, previsti per lo svolgimento del servizio.
13. Il provvedimento di revoca è notificato al prefetto competente per territorio e dà luogo alla
cancellazione dall’albo regionale delle guardie ecologiche volontarie.
Art.7
(Disposizioni finanziarie e transitorie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo le modalità ivi indicate.
2. Ciascuna regione istituisce nell’ambito del proprio bilancio un apposito fondo per garantire l'attività
dei gruppi delle guardie ecologiche volontarie.
3. Le guardie ecologiche volontarie, riconosciute o nominate ai sensi delle leggi regionali vigenti, che prestano
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte di diritto all'apposito albo istituito
presso la regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

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