LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 22-02-1994
REGIONE UMBRIA

Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 9
del 2 marzo 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

 

ARTICOLO 1

 (Finalità )
 1.  La Regione in attuazione dell' art. 9 del DPR 24
luglio 1977, n. 616 e dell' art. 20 dello Statuto, istituisce
il servizio volontario di vigilanza ecologica per le
seguenti specifiche finalità :
a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori
ambientali;
  b) promuovere l' informazione sulla legislazione vigente
in materia di tutela ambientale;
  c) concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela
e alla valorizzazione dei patrimonio naturale, culturale
e dell' ambiente;
  d) accertare le violazioni di disposizioni in materia
ecologica, ai sensi della legge regionale 30 maggio
9183, n. 15;
  e) collaborare, offrendo la propria disponibilità  alle
autorità  competenti, in caso di pubbliche calamità 
o di emergenze di carattere ecologico.
  2.  Il servizio è  svolto dalle guardie ecologiche volontarie
con le modalità  di cui alla presente legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 (Compiti)
 1.  Le guardie ecologiche volontarie svolgono i seguenti
compiti:
a) educazione ecologica ed ambientale attuata sulla
base di programmi di sensibilizzazione ed informazione,
in collaborazione con enti ed istituzioni;
  b) sorveglianza negli ambiti destinati a parco regionale,
nelle aree di particolare interesse naturalistico
ed ambientale, nelle zone destinate a particolare vincoli
di tutela, nelle zone in cui sono state accertate e
siano presenti entità  di particolare valore naturalistico
ed ambientale e nelle altre zone ritenute meritevoli
di tutela da parte del COmitato regionale, di cui all' artº
11;
  c) vigilanza sui pericoli di degrado ambientali e
relative cause, sullo stato di conservazione degli endemismi,
dei biotopi e dei geotopi, o di realtà  ambientali
e paesaggistiche tipiche del territorio umbro;
  d) accertamento delle violazioni di disposizioni in
materia ambientale, secondo quanto disposto dall' artº
4 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.
  2.  L' appartenenza al servizio volontario di vigilanza
ecologica non dà  luogo ad alcun rapporto di lavoro
e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito,
salvo l' eventuale rimborso delle spese.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 (Enti organizzatori del servizio)
 1.  L' organizzazione del servizio volontario di vigilanza
ecologica è  affidata i seguenti soggetti:
a) Enti gestori dei parchi per i territori ivi ricompresi;
  b) Province nella restante parte del territorio regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 (Compiti degli enti organizzatori)
 1.  Gli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica
volontaria provvedono, con i contributi assegnati
dalla Regione, al funzionamento del servizio medesimo
ed in particolare:
a) nominano il responsabile del servizio di vigilanza
ecologica, scelto tra i dipendenti in organico;
  b) approvano programmi annuali di attività , sentiti
gli enti o organismi pubblici titolari di competenze
in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'
ambiente;
  c) approvano il regolamento di servizio in conformità 
a quanto previsto nelle direttive regionali volte
ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche
volontarie;
  d) organizzano i turni di servizio, contemperando
la disponibilità  delle guardie ecologiche con le esigenze
di tutela ecologica ed ambientale del territorio;
  e) ricevono i rapporti di servizio ed i verbali redatti
dalle guardie ecologiche e li trasmettono alle autorità 
competente;
  f) vigilano sul regolare espletamento del servizio
e l' osservanza degli obblighi di cui all' art. 7 da parte
delle guardie ecologiche volontarie, segnalando alla
Giunta regionale ogni eventuale irregolarità  riscontrata;
  g) stipulano i contratti di assicurazione contro gli
infortuni per servizio delle guardie ecologiche volontarie;
  h) predispongono contratti di assicurazione sulla
responsabilità  civile verso terzi per danni causati dalle
guardie ecologiche volontarie nell' espletamento dell'
incarico;
  i) provvedono alla dotazione, conservazione e manutenzione
dei mezzi necessari all' espletamento del servizio
di vigilanza ecologica.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 (Corsi di formazione ed aggiornamento)
 1.  Gli enti di cui all' art. 3 organizzano corsi di formazione
e di aggiornamento sulla base delle modalità 
e dei termini stabiliti dalla Giunta regionale.
  2.  I Comuni per esigenze di tutela e di vigilanza
ambientale, anche degli ambiti urbani.  nonchè  le Comunità 
montane, che intendano disporre di guardie
ecologiche volontarie, rivolgono istanza alla Provincia
di appartenenza per far organizzare i relativi corsi.
  3.  Gli interessati inoltrano all' Ente competente domanda
di ammissione al corso, comprovando il possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
  b) non aver subito condanna a pena detentiva per
delitto non colposo e non essere sottoposti a misure di
sicurezza;
  c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo tipo di
violazione della normativa con finalità  di salvaguardia
ambientale e naturalistica.
  4.  Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono
presso l' Ente organizzatore un esame teorico -
pratico innanzi ad una commissione regionale, nominata
con decreto del Presidente della Giunta regionale.
  5.  La Commissione è  composta da:
a) il presidente dell' Ente organizzatore del corso,
o suo delegato, con funzioni di presidente;
  b) un funzionario di pubblica sicurezza, designato
dal Prefetto;
  c) un funzionario del Corpo forestale dello Stato
distaccato presso la Regione;
  d) un esperto universitario in discipline ecologiche
ed ambientali;
  e) un dirigente regionale esperto in discipline giuridiche;
  f) un dirigente dell' ufficio regionale difesa del
suolo;
  g) un dirigente regionale del settore parchi ed ambiente;
  h) un dirigente regionale dell' Ufficio foreste.
  In caso di parità  di voti prevale il voto del presidente
della commissione.
  Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un impiegato regionale di livello non inferiore al
sesto.
  6.  AI componenti della commissione d' esame, estranei
all' Amministrazione regionale, compete un gettone
di presenza per ciascuna seduta pari a lire 50.000
nette, oltre al rimborso eventuale della trasferta, in misura
identica a quella vigente per i dipendenti della carriera
direttiva dell' Amministrazione regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 (Nomina a guardia giurata)
 1.  Il presidente dell' Ente organizzatore del servizio
volontario di guardia ecologica presenta istanza al Prefetto
territorialmente competente per il rilascio, ai sensi
dell' art. 133 del TU delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, del decreto
di approvazione della nomina a gurdia giurata
di coloro che hanno superato l' esame, di cui al precedente
articolo e siano in possesso dei requisiti previsti
dall' art. 138 del citato TU delle leggi di pubblica sicurezza.
  2.  I decreti di approvazione delle nomine di guardia
giurata sono tramessi al Presidente della Giunta regionale
per gli adempimenti di cui al successivo articolo.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 (Incarico di guardia ecologica volontaria)
 1.  L' incarico di gurdia ecologica volontaria è  attribuito
alle guardie giurate con decreto del Presidente
della Giunta regionale, nel quale è  indicato l' oggetto
del potere di accertamento e l' ambito territoriale in cui
ciascuna guardia deve operare.
  2.  La gurdia ecologica volontaria è  ammessa all' esercizio
delle sue funzioni dopo aver prestato il giuramento
innanzi al Pretore, ai sensi dell' art. 250 del RD
6 maggio 1940, n. 635.
  3.  La gurdia ecologica volontaria è  agente di polizia
amministrativa a titolare dei poteri di cui all' art. 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4.  La guardia ecologica volontaria è  dotata di un tesserino
di riconoscimento e di un distintivo, conformi
al modello approvato dalla Giunta regionale e dal Prefetto,
ai sensi dell' art. 254 del RD 6 maggio 1940,
n. 635.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 (Doveri delle guardie ecologiche volontario)
 1.  Le guardie ecologiche volontarie devono:
a) assicurano almeno 12 ore di servizio ogni mese,
dando comunicazione con preavviso quindicinale al responsabile
del servizio delle disponibilità  di giornate
e di orari;
  b) prestare il proprio servizio nei modi, orari e località 
indicati nell' ordine di servizio, redatto dal responsabile;
  c) qualificarsi esibendo il tesserino personale e
portare il distintivo, forniti dall' ente responsabile del
servizio;
  d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti
di servizio ed i verbali di accertamento, secondo
quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire
con la massima tempestività  al responsabilità  del servizio
e) usare con cura l' attrezzatura ed in messi in dotazione;
  f) partecipa ai corsi di aggiornamento;
  g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale
e con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
per attività  di prevenzione, di controllo, di ricerca e di
accertamento di reati commessi contro il patrimonio
ambientale;
  h) operare con prudenza, diligenza e perizia nell'
espletamento del servizio.
  2.  Nell' espletamento dei propri compiti le guardie
ecologiche volontarie non possono essere armate, anche
se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 (Revoca e sospensione del servizio)
 1.  Il presidente dell' ente organizzatore del servizio
di vigilanza ecologica volontaria è  tenuto a segnalare
al Presidente della Giunta regionale ed al Prefetto, competente
per territorio, ogni irregolarità  riscontrata nello
svolgimento di compiti assegnati alle guardie ecologiche
volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti
di sospensione o, nei casi più  gravi, di revoca
dell' incarico.
  2.  Il provvedimento adottato dal Presidente della
Giunta regionale è  comunicato al Prefetto competente
per territorio.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento)
 1.  La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo,
coordinamento e vigilanza, al fine di uniformare
le attività  degli enti organizzatori il servizio, nonchè 
i comportamenti delle guardie ecologiche volontarie
sull' intero territorio regionale, avvalendosi del Comitato
regionale di coordinamento.
  2.  La Giunta regionale predispone annualmente una
relazione per il consiglio regionale sull' attuazione della
presente legge.
  3.  E' istituito presso la Regione l' elenco regionale delle
guardie ecologiche volontarie, abilitate, ai sensi dell'
art. 7, all' esercizio delle funzioni di cui alla presente
legge.
  4.  L' iscrizione all' elenco è  disposta d' ufficio all' atto
della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del decreto di cui all' art. 7.
  5.  Le eventuali variazioni dell' elenco sono disposte
dal Presidente della Giunta regionale.
  6.  Copia dell' elenco e delle relative variazioni è  trasmesso
alla Prefettura competente.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 (Comitato regionale di coordinamento)
 1.  La Regione, per l' esercizio delle funzioni di indirizzo,
coordinamento e vigilanza del servizio volontario
di vigilanza ecologica, si avvale della Consulta
<< Sportello verde regionale >>, istituita con legge regionale
6 marzo 1985, n. 5, cui sono ulteriormente attribuiti
i seguenti compiti:
a) formula proposte ed esprimere pareri alla Giunta
regionale sui problemi riguardanti il servizio volontario
di vigilanza ecologica;
  b) formula proposte e pareri sui provvedimenti regionali
volti ad uniformare il comportamento delle
guardie ecologiche volontarie;
  c) formula proposte e pareri sulle direttive regionali
volte ad uniformare contenuti, modalità  e termini
dei corsi di formazione ed aggiornamento delle guardie
ecologiche volontarie;
  d) esprimere pareri alla Giunta regionale sull' assegnazione
dei mezzi finanziari e delle dotazioni strumentali
agli enti organizzatori del servizio;
  e) esprime pareri sui provvedimenti disciplinari riguardanti
la revoca o la sospensione dall' incarico di
guardia ecologica volontaria;
  f) fornisce alla Giunta regionale tutti gli elementi
necessari per la redazione della relazione annuale al
Consiglio regionale, in ordine alla attività  svolta dalle
guardie ecologiche volontarie.
  2.  L' art. 2 della legge regionale 6 marzo 1985, n. 5,
è  sostituito dal seguente: << Composizione della Consulta >>.
  La Consulta << Sportello verde >> è  nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale entro sessanta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge,
ha sede presso l' Assessorato all' assetto del territorio
e all' ambiente ed è  così  costituita:
a) Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,
con funzioni di presidente;
  b) esperto in discipline giuridiche designato
dalla Giunta regionale;
  c) un funzionario di pubblica sicurezza designato
dal Prefetto di Perugia;
  d) un funzionario del Corpo forestale dello Stato;
  e) tre esperti in discipline ecologiche ed ambientali
designati dalla Università  degli studi di Perugia;
  f) due rappresentanti designati dalle Soprintendenze
ai beni ambientali, architettonici, artistici, storici
ed archeologici;
  g) tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale
sulla base dei nominativi forniti dalle associazioni
protezionistiche ed ambientaliste maggiormente rappresentative
a livello nazionale e regionale;
  h) tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale
sulla base dei nominativi forniti dalle associazioni
venatorie e dei pescatori maggiormente rappresentative
a livello nazionale e regionale;
  i) tre dirigenti regionali competenti in materie ambientali.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 (Piano finanziario)
 1.  Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli enti
organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica
trasmettono alla Giunta regionale un resoconto
dell' attività  svolta ed i dati consuntivi della gestione
finanziaria dei contributi assegnati alla Regione per
l' anno precedente.
  2.  Entro il 30 settembre degli enti organizzatori devono
presentare alla Giunta regionale un dettagliato preventivo
di tutte le spese relative all' organizzazione del
servizio, articolato in spese per dotazioni strumentali
e spese per la promozione e per il funzionamento del
servizio medesimo per l' anno successivo.
  3.  Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale,
sentito il Comitato di cui all' art. 11, delibera il piano
di riparto dei contributi, destinati dalla legge di approvazione
del bilancio regionale, all' organizzazione
del servizio volontario di vigilanza ecologica, riservandosi
una quota per gli adempimenti di propria competenza,
non superiore al venti per cento.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

 (Norma transitoria)
 1.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e
6, coloro che hanno già  conseguito il titolo di guardia
giurata e attestino di aver svolto il servizio volontario
di guardia ecologica da almeno un anno dall' entrata in
vigore della presente legge, al fine di ottenere il decreto
del Presidente della Giunta regionale di cui all' artº
7, devono partecipare ad un corso di formazione per
guardie ecologiche volontarie, con esonero dall' esame
finale.
  2.  Coloro che abbiano conseguito la qualifica di guardia
ecologica volontaria in altre Regioni, a seguito del
superamento di esami finali relativi a corsi ivi organizzati,
e che abbiano ottenuto la residenza in Umbria sono
iscritti, a domanda, nell' elenco di cui all' art. 10.
  3.  La nomina dei componenti la Consulta << Sportello
verde >>, nella composizione disciplinata dall' art. 11,
è  effettuata entro novanta giorni dall' entrata in vigore
della presente legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

 (Norma finanziaria)
 1.  Per l' attuazione della presente legge è  autorizzata
per l' anno 1994 la spesa di lire 100.000.000, da iscrivere,
sia in termini di competenza che di cassa, al capº
5852 di nuova istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio 1994, denominato: << Contributi della
Regione per l' organizzazione e gestione del Servizio
volontario di vigilanza ecologica >>.
  2.  All' onere di cui al precedente comma 1, si fa fronte
con la disponibilità  che sarà  appositamente prevista nel
fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della
spesa per il 1994.
  3.  La Giunta regionale - a norma dell' art. 28, comma
2, della legge regionale di contabilità  3 maggio 1978,
n. 23 - è  autorizzata ad apportare al bilancio medesimo
le conseguenti variazioni sia in termini di competenza
che di cassa.
  4.  Per gli anni 1995 e successivi l' entità  della spesa
sarà  annualmente stabilita a norma dell' art. 5 della legge
regionale di contabilità  3 maggio 1978, n. 23 - con
legge di bilancio.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione dell' Umbria.
 Data a Perugia, addì  22 febbraio 1994

 

 


 

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