LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 23-01-1998
REGIONE TOSCANA
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 4
del 2 febbraio 1998 |
Il Consiglio Regionale ha approvato il 18-12-1997
Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 16-1-1998
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge
regionale:
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ARTICOLO 1
(Istituzione e finalità del Servizio Volontario di Vigilanza
Ambientale)
1. La Regione Toscana riconosce, in attuazione della L. 11 agosto
1991 n. 266, la funzione del volontariato per la salvaguardia
dell'ambiente e ne favorisce l'azione in particolare per le
seguenti finalità :
a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
b) collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del
patrimonio ambientale, naturale e culturale;
c) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento
delle autorità competenti, ad interventi in caso di emergenze
di carattere ambientale.
2. A tale scopo la Regione, anche in attuazione dell'art. 4 dello
Statuto, promuove la istituzione di un servizio volontario di
vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali Volontarie.
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ARTICOLO 2
(Guardie Ambientali Volontarie - GAV)
1. "1. Sono Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate GAV,
coloro che, avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da
comuni, comunità montane, ed enti parco o dalle associazioni di cui
all'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di
cui all'articolo 27 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) e dagli altri soggetti comunque abilitati da specifiche
leggi nazionali e regionali a svolgere corsi di preparazione e
aggiornamento anche in materia ambientale e di tutela del territorio
e, superato l'esame finale ai sensi dell'articolo 9, siano nominati
dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4."
2. Possono altresì essere nominati GAV della Provincia, previa
frequenza di un corso di riqualificazione con esame finale,
organizzato dagli enti ed associazioni di cui al comma 1, coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano:
a) Guardie Volontarie ai sensi dell'art. 22 della LR 8 novembre
1982 n. 82;
b) Guardie Volontarie delle Associazioni dei pescatori, venatorie
e naturalistiche ai sensi dell'art. 25 della LR 24 aprile 1984
n. 25;
c) Guardie Venatorie Volontarie ai sensi dell'art. 52 della LR 12
gennaio 1994 n. 3.
3. Possono altresì essere nominati GAV dalla Provincia, nelle
modalità previste dal precedente comma 2, coloro che hanno
superato i corsi per guardie volontarie di cui allo stesso comma,
già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Possono altresì essere nominati GAV, previa frequenza di
corso di riqualificazione orientato alla conoscenza delle
specificità dell'ambiente e della normativa ambientale toscana,
organizzato dagli enti e associazioni di cui al comma 1, coloro
che abbiano già conseguito analoga qualifica in altra Regione.
5. Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a GAV gli
aspiranti presentano domanda alla Provincia di residenza
dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi della
vigente normativa:
a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena
detentiva per delitto non colposo e di non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o
sanzione amministrativa per violazioni della normativa con
finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
ambientale e naturalistico e relative all'attività
faunistico-venatoria e ittica.
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ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento
del servizio volontario di vigilanza ambientale.
2. In particolare la Giunta regionale entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge:
a) definisce le linee fondamentali dei programmi di attività e
le direttive tecniche per l'espletamento del servizio delle
GAV;
b) definisce le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di
riqualificazione e degli esami;
c) può adottare schemi tipo per le convenzioni di cui all'art.
10.
3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio
regionale entro il 30 aprile una relazione sulla attività del
servizio volontario di vigilanza ambientale.
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ARTICOLO 4
(Funzioni delle Province e degli Enti Parco regionali)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative
concernenti le GAV.
2. In particolare è compito delle Province:
a) indire, su richiesta delle associazioni o degli enti di cui
all'art. 2 della presente legge, e comunque almeno una volta
l'anno, le sessioni di esame per la nomina a GAV, nominando le
relative commissioni d'esame;
b) nominare le GAV e adottare i provvedimenti concernenti il loro
status;
c) predisporre il regolamento di servizio delle GAV sulla base
delle direttive tecniche approvate dalla Giunta regionale ed
integrando l'attività del servizio volontario di vigilanza
ambientale con quella della Polizia Provinciale;
d) organizzare per raggruppamenti territoriali, anche mediante
l'eventuale apporto delle associazioni di protezione
ambientale, il servizio delle GAV;
e) coordinare le attività delle GAV anche attraverso la
costituzione di un comitato di coordinamento composto da
rappresentanti dei raggruppamenti territoriali;
f) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e
sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti
dalla presente legge e dal regolamento di servizio;
g) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni,
responsabilità civile verso terzi e assistenza legale
connessa con l'attività di servizio delle GAV;
h) ripartire i fondi disponibili per l'espletamento del servizio
volontario di vigilanza ambientale tra le associazioni di
protezione ambientale stipulando con le stesse apposite
convenzioni ai sensi dell'art. 10.
3. L'esercizio delle funzioni e le competenze di cui alle lettere
c), e), f) e g) del comma 2 sono attribuite agli Enti Parco
regionali per i rispettivi territori.
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ARTICOLO 5
(Compiti delle GAV)
1. Le GAV operano, nell'ambito territoriale indicato nell'atto di
nomina per favorire e garantire l'applicazione delle normative in
materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre,
della flora e della fauna, anche in riferimento alla tutela degli
animali d'affezione.
2. In particolare le GAV svolgono compiti di:
a) prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, con
particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle
aree naturali protette di interesse locale, ai territori
sottoposti a vincolo paesaggistico;
b) vigilanza mediante l'accertamento delle violazioni delle
leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia
ambientale nonchè attraverso la segnalazione dei casi di
degrado ambientale e delle relative cause;
c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e
informazione ambientale nelle scuole e promuovendo
l'informazione sulle normative in materia ambientale;
d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle
attività di recupero e promozione del patrimonio e della
cultura ambientale;
e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a
fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche
nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di
specifica esperienza speleologica attestata dalla Federazione
Speleologica Toscana, o subacquea attestata da qualificati
organismi del settore.
4. Le GAV durante l'espletamento della loro attività sono
Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa
ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge
24 novembre 1981 n. 689.
5. Le GAV sono dotate di tesserino di riconoscimento e di
distintivo conformi al modello approvato dalla Giunta regionale.
6. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV
non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o
comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a
titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
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ARTICOLO 6
(Doveri delle GAV)
1. "1. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a
rispettare le modalità previste dal regolamento di servizio approvato
dalla provincia o ente parco regionale, nonchè dal programma di
intervento redatto dall'associazione di eventuale appartenenza, fra
quelle di cui all'articolo 2, comma 1."
2. Le GAV devono inoltre:
a) assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese, comunicando con
preavviso almeno mensile, al raggruppamento territoriale di
cui fanno parte, la disponibilità di giornate ed orari;
b) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e
comunque nei modi indicati dal raggruppamento di appartenenza;
c) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i
verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente
normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al
responsabile del servizio presso la Provincia o l'Ente Parco;
e) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;
f) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui
all'art. 8;
g) collaborare con il corpo di Polizia Provinciale, con gli altri
servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di
controllo, di accertamento di reati commessi contro il
patrimonio ambientale, culturale e naturalistico.
3. "3. Alle GAV è vietata la caccia nel proprio ambito di competenza
territoriale, nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio,
salvo che nelle ipotesi di cui all'articolo 37 della legge regionale
12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio")."
4. Alle GAV è altresì vietata la pesca e la raccolta dei
prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza
territoriale e nelle sole giornate in cui espletano il loro
servizio.
5. Se una GAV ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del
servizio di cui è incaricata, è obbligata a farne rapporto
secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.
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ARTICOLO 7
(Esami per l'acquisizione della qualifica di GAV)
1. Al termine dei corsi di formazione e di riqualificazione di
cui all'art. 2, i candidati alla qualifica di GAV sostengono un
esame teorico-pratico innanzi ad una commissione nominata dalla
Provincia e così composta:
a) un dirigente della struttura organizzativa provinciale
competente in materia di tutela ambientale, con funzione di
presidente;
b) un esperto in discipline naturalistico-ambientali;
c) un esperto in discipline giuridiche con particolare
riferimento alla legislazione ambientale e alla polizia
amministrativa;
d) un ufficiale della polizia provinciale;
e) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato;
2. Per ogni membro della Commissione è previsto un membro
supplente.
3. La commissione d'esame è nominata entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, anche se non sono
intervenute tutte le designazioni previste.
4. I membri della Commissione d'esame restano in carica 4 anni.
5. La Commissione opera validamente purchè sia presente la
maggioranza dei membri previsti dal comma 1.
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ARTICOLO 8
(Corsi di aggiornamento obbligatori)
1. Gli Enti e le associazioni di cui all'art. 2, organizzano, su
richiesta delle Province, corsi di aggiornamento obbligatori per
le GAV qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative
vigenti in materia ambientale ed in ogni altro caso in cui sia
ritenuto utile e comunque almeno ogni 5 anni.
2. I corsi di aggiornamento di cui al comma 1 nonchè i corsi di
formazione e riqualificazione di cui all'art. 2, ove il numero
delle GAV o delle aspiranti GAV lo consenta, possono essere
aperti alla frequenza della popolazione con fini di educazione
ambientale.
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ARTICOLO 9
(Sospensione e revoca delle GAV)
1. Gli enti locali, gli Enti Parco e le associazioni di
protezione ambientale sono tenuti a segnalare alla Provincia
competente ogni violazione dei doveri di cui all'art. 6
riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV.
2. La Provincia, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 o
comunque sulla base di ogni altro elemento utile di conoscenza,
effettuati gli opportuni accertamenti e dopo aver in ogni caso
sentito l'interessato, può disporre una sospensione
dall'attività , per un periodo non superiore a sei mesi.
3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che
abbiano comportato già la sospensione dall'attività per almeno
due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici
mesi, a seguito dell'accertamento di eventuali nuove violazioni,
sentito l'interessato nonchè l'associazione di protezione
ambientale di eventuale appartenenza, la Provincia può disporre
anche la revoca della nomina.
4. La revoca della nomina può essere disposta dalla Provincia,
nel rispetto delle disposizioni procedimentali di cui al comma 3,
anche in caso di persistente ed accertata inattività non dovuta
a giustificati motivi.
5. La Provincia dichiara la decadenza della nomina ove sia
accertato, sentito l'interessato, il venir meno dei requisiti di
cui all'art. 2 comma 5.
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ARTICOLO 10
(Organizzazione del servizio delle GAV)
1. Le GAV sono organizzate per raggruppamenti territoriali a cura
della competente struttura organizzativa della Provincia o
dell'Ente Parco, anche su proposta di Comuni e Comunità Montane,
mediante l'adozione di programmi di servizio mensili che ne
disciplinino l'impiego sul territorio e nel tempo.
2."2. L'organizzazione delle GAV che siano associate ad una delle
associazioni di cui all'articolo 2, comma 1 è regolata da apposita
convenzione tra la provincia o l'ente parco e l'associazione che
disciplini complessivamente le modalità di impiego delle GAV
associate e determini i rapporti tra la provincia o l'ente parco e
l'associazione, compresa l'eventuale erogazione di contributi
finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'associazione per
l'organizzazione dell'impiego delle GAV associate."
3. Analoghe convenzioni possono essere stipulate da Comuni,
Comunità Montane ed Enti Parco Nazionali.
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ARTICOLO 11
(Organo consultivo regionale)
"Art. 11
Consulta tecnica
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge la
Giunta regionale si avvale della Consulta tecnica di cui all'art. 3
della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, integrata da due
rappresentanti delle GAV appartenenti a province diverse e designati
con duplice sorteggio, prima territoriale e quindi nominativo, a cura
della segreteria della Consulta.
2. La Consulta tecnica, integrata secondo quanto previsto dal comma 1,
formula pareri su richiesta della Giunta regionale ed avanza proposte
in ordine:
a) allo stato d'attuazione della presente legge;
b) ai provvedimenti di competenza regionale relativi al servizio
volontario di vigilanza ambientale."
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ARTICOLO 12
(Relazione sull'attività svolta dalle GAV)
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno le Province e gli Enti Parco
trasmettono alla Giunta regionale:
a) un dettagliato rapporto sull'attività svolta in ordine al
servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi
effettuati dalla GAV;
b) un rendiconto sull'impiego delle risorse finanziarie e
dotazioni strumentali a disposizione;
c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno in corso
con l'indicazione delle relative necessità finanziarie e di
dotazioni strumentali.
2. Nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale trasmette
al Consiglio la comunicazione di cui all'art. 3 e delibera il
riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle
amministrazioni provinciali.
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ARTICOLO 13
(Abrogazione e norma finale)
1. Sono abrogati i commi da 3 a 11 dell'art. 22 (Vigilanza) della
legge regionale 8 novembre 1982, n. 82.
2. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i
compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie
volontarie di cui alle LLRR 25/84 e 3/94 sono limitati al
rispetto delle disposizioni delle leggi suddette.
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ARTICOLO 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
determinati in lire 100.000.000 e decorrenti dal 1998, si
provvede mediante imputazione al cap. 29440 del bilancio di
previsione 1998.
2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà
con leggi di bilancio.
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Formula Finale:
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La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 23 Gennaio 1998
CHITI
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il
18.12.1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il
16.01.1998.
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