LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 23-01-1998
REGIONE TOSCANA

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 4
del 2 febbraio 1998
Il Consiglio Regionale ha approvato il 18-12-1997
Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 16-1-1998
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge
regionale:

 

 

 

ARTICOLO 1

(Istituzione e  finalità  del  Servizio Volontario  di  Vigilanza
Ambientale)

1. La Regione Toscana riconosce, in attuazione della L. 11 agosto
1991 n.  266, la  funzione del  volontariato per  la salvaguardia
dell'ambiente e  ne favorisce  l'azione  in  particolare  per  le
seguenti finalità :

a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
b) collaborare  con le  istituzioni  pubbliche  alla  tutela  del
   patrimonio ambientale, naturale e culturale;
c) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento
   delle autorità  competenti, ad interventi in caso di emergenze
   di carattere ambientale.

2. A tale scopo la Regione, anche in attuazione dell'art. 4 dello
Statuto, promuove  la istituzione  di un  servizio volontario  di
vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali Volontarie.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Guardie Ambientali Volontarie - GAV)

1. "1. Sono Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate GAV, 
coloro che, avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da 
comuni, comunità  montane, ed enti parco o dalle associazioni di cui 
all'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del 
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di 
cui all'articolo 27 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio) e dagli altri soggetti comunque abilitati da specifiche 
leggi nazionali e regionali a svolgere corsi di preparazione e 
aggiornamento anche in materia ambientale e di tutela del territorio 
e, superato l'esame finale ai sensi dell'articolo 9, siano nominati 
dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4."

2. Possono  altresì  essere  nominati GAV della Provincia, previa
frequenza di  un corso  di  riqualificazione  con  esame  finale,
organizzato dagli  enti ed associazioni di cui al comma 1, coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano:

a) Guardie  Volontarie ai  sensi dell'art. 22 della LR 8 novembre
   1982 n. 82;
b) Guardie Volontarie delle Associazioni dei pescatori, venatorie
   e naturalistiche ai sensi dell'art. 25 della LR 24 aprile 1984
   n. 25;
c) Guardie Venatorie Volontarie ai sensi dell'art. 52 della LR 12
   gennaio 1994 n. 3.

3. Possono  altresì  essere  nominati GAV  dalla Provincia, nelle
modalità  previste  dal precedente  comma  2,  coloro  che  hanno
superato i corsi per guardie volontarie di cui allo stesso comma,
già  indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Possono  altresì  essere  nominati GAV,  previa  frequenza  di
corso  di   riqualificazione  orientato   alla  conoscenza  delle
specificità  dell'ambiente  e della normativa ambientale toscana,
organizzato dagli  enti e  associazioni di cui al comma 1, coloro
che abbiano già  conseguito analoga qualifica in altra Regione.

5. Ai  fini dell'ammissione  agli esami  per la  nomina a GAV gli
aspiranti  presentano   domanda  alla   Provincia  di   residenza
dichiarando sotto  la  propria  responsabilità   ai  sensi  della
vigente normativa:

a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di  non aver  subito condanna,  anche non  definitiva, a  pena
   detentiva per  delitto non  colposo  e  di  non  essere  stato
   sottoposto a misura di prevenzione;
c) di  non aver  subito condanna  penale, anche non definitiva, o
   sanzione amministrativa  per violazioni  della  normativa  con
   finalità  di  salvaguardia del  patrimonio storico, culturale,
   ambientale   e    naturalistico   e   relative   all'attività 
   faunistico-venatoria e ittica.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)

1. La  Regione esercita  le funzioni di indirizzo e coordinamento
del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2.  In   particolare  la   Giunta  regionale   entro  120  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge:

a) definisce  le linee  fondamentali dei programmi di attività  e
   le direttive  tecniche per  l'espletamento del  servizio delle
   GAV;
b) definisce le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di
   riqualificazione e degli esami;
c) può   adottare schemi  tipo per le convenzioni di cui all'art.
   10.

3.  La   Giunta  regionale  trasmette  annualmente  al  Consiglio
regionale entro  il 30  aprile una  relazione sulla attività  del
servizio volontario di vigilanza ambientale.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Funzioni delle Province e degli Enti Parco regionali)

1. Sono  attribuite  alle  Province  le  funzioni  amministrative
concernenti le GAV.

2. In particolare è  compito delle Province:

a) indire,  su richiesta  delle associazioni  o degli enti di cui
   all'art. 2  della presente  legge, e comunque almeno una volta
   l'anno, le sessioni di esame per la nomina a GAV, nominando le
   relative commissioni d'esame;
b) nominare le GAV e adottare i provvedimenti concernenti il loro
   status;
c) predisporre  il regolamento  di servizio  delle GAV sulla base
   delle direttive  tecniche approvate  dalla Giunta regionale ed
   integrando l'attività   del servizio  volontario di  vigilanza
   ambientale con quella della Polizia Provinciale;
d) organizzare  per raggruppamenti  territoriali, anche  mediante
   l'eventuale   apporto   delle   associazioni   di   protezione
   ambientale, il servizio delle GAV;
e) coordinare  le    attività   delle  GAV  anche  attraverso  la
   costituzione di  un  comitato  di  coordinamento  composto  da
   rappresentanti dei raggruppamenti territoriali;
f) vigilare    sul    regolare    svolgimento    del  servizio  e
   sull'osservanza da  parte delle  GAV degli  obblighi derivanti
   dalla presente legge e dal regolamento di servizio;
g) stipulare  idonee   coperture    assicurative  per  infortuni,
   responsabilità   civile   verso  terzi   e  assistenza  legale
   connessa con l'attività  di servizio delle GAV;
h) ripartire  i fondi disponibili per l'espletamento del servizio
   volontario di  vigilanza ambientale  tra  le  associazioni  di
   protezione  ambientale   stipulando  con  le  stesse  apposite
   convenzioni ai sensi dell'art. 10.

3. L'esercizio delle funzioni e le competenze di cui alle lettere
c), e),  f) e  g) del  comma 2  sono attribuite  agli Enti  Parco
regionali per i rispettivi territori.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Compiti delle GAV)

1. Le GAV operano, nell'ambito territoriale indicato nell'atto di
nomina per favorire e garantire l'applicazione delle normative in
materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre,
della flora e della fauna, anche in riferimento alla tutela degli
animali d'affezione.

2. In particolare le GAV svolgono compiti di:

a) prevenzione  delle violazioni  delle normative ambientali, con
   particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle
   aree naturali  protette  di  interesse  locale,  ai  territori
   sottoposti a vincolo paesaggistico;
b) vigilanza  mediante   l'accertamento  delle  violazioni  delle
   leggi, dei  regolamenti e  delle altre disposizioni in materia
   ambientale nonchè   attraverso la  segnalazione  dei  casi  di
   degrado ambientale e delle relative cause;
c) educazione,  partecipando a  programmi di  sensibilizzazione e
   informazione   ambientale    nelle   scuole    e   promuovendo
   l'informazione sulle normative in materia ambientale;
d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle
   attività  di  recupero e  promozione del  patrimonio  e  della
   cultura ambientale;
e) salvaguardia,  concorrendo   con  le  autorità   competenti  a
   fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

3. Le  attività  di  cui al  comma 1  possono essere svolte anche
nelle cavità   ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di
specifica esperienza  speleologica  attestata  dalla  Federazione
Speleologica  Toscana,   o  subacquea  attestata  da  qualificati
organismi del settore.

4. Le  GAV  durante  l'espletamento  della  loro  attività   sono
Pubblici Ufficiali  e svolgono funzioni di polizia amministrativa
ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge
24 novembre 1981 n. 689.

5. Le  GAV sono  dotate  di  tesserino  di  riconoscimento  e  di
distintivo conformi al modello approvato dalla Giunta regionale.

6. L'espletamento  del servizio di vigilanza ambientale delle GAV
non dà   luogo a  costituzione di  rapporto di pubblico impiego o
comunque di  lavoro subordinato  od autonomo  essendo prestato  a
titolo gratuito  ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

(Doveri delle GAV)

1. "1. Nello svolgimento della propria attività  le GAV sono tenute a 
rispettare le modalità  previste dal regolamento di servizio approvato 
dalla provincia o ente parco regionale, nonchè  dal programma di 
intervento redatto dall'associazione di eventuale appartenenza, fra 
quelle di cui all'articolo 2, comma 1."

2. Le GAV devono inoltre:

a) assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese, comunicando con
   preavviso almeno  mensile, al  raggruppamento territoriale  di
   cui fanno parte, la disponibilità  di giornate ed orari;
b) prestare  il  proprio  servizio  con  diligenza  e  perizia  e
   comunque nei modi indicati dal raggruppamento di appartenenza;
c) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i
   verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente
   normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività  al
   responsabile del servizio presso la Provincia o l'Ente Parco;
e) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;
f) partecipare  ai corsi  di  aggiornamento  obbligatori  di  cui
   all'art. 8;
g) collaborare con il corpo di Polizia Provinciale, con gli altri
   servizi di  tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti
   di  polizia  giudiziaria  per  attività   di  prevenzione,  di
   controllo,  di   accertamento  di  reati  commessi  contro  il
   patrimonio ambientale, culturale e naturalistico.

3. "3. Alle GAV è  vietata la caccia nel proprio ambito di competenza 
territoriale, nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio, 
salvo che nelle ipotesi di cui all'articolo 37 della legge regionale 
12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio")."

4. Alle  GAV è   altresì  vietata  la pesca  e  la  raccolta  dei
prodotti  del   sottobosco  nel   proprio  ambito  di  competenza
territoriale e  nelle sole  giornate in  cui  espletano  il  loro
servizio.

5. Se una GAV ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del
servizio di  cui è   incaricata, è   obbligata a  farne  rapporto
secondo le modalità  stabilite dal regolamento di servizio.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Esami per l'acquisizione della qualifica di GAV)

1. Al  termine dei  corsi di  formazione e di riqualificazione di
cui all'art.  2, i  candidati alla qualifica di GAV sostengono un
esame teorico-pratico  innanzi ad  una commissione nominata dalla
Provincia e così  composta:

a) un  dirigente della    struttura    organizzativa  provinciale
   competente in  materia di  tutela ambientale,  con funzione di
   presidente;
b) un esperto in discipline naturalistico-ambientali;
c) un  esperto   in    discipline    giuridiche  con  particolare
   riferimento  alla   legislazione  ambientale  e  alla  polizia
   amministrativa;
d) un ufficiale della polizia provinciale;
e) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato;

2. Per  ogni membro  della  Commissione  è   previsto  un  membro
supplente.

3.  La   commissione  d'esame   è   nominata   entro  180  giorni
dall'entrata in  vigore della  presente legge,  anche se non sono
intervenute tutte le designazioni previste.

4. I membri della Commissione d'esame restano in carica 4 anni.

5. La  Commissione opera  validamente  purchè   sia  presente  la
maggioranza dei membri previsti dal comma 1.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Corsi di aggiornamento obbligatori)

1. Gli  Enti e le associazioni di cui all'art. 2, organizzano, su
richiesta delle  Province, corsi di aggiornamento obbligatori per
le GAV  qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative
vigenti in  materia ambientale  ed in  ogni altro caso in cui sia
ritenuto utile e comunque almeno ogni 5 anni.

2. I  corsi di aggiornamento di cui al comma 1 nonchè  i corsi di
formazione e  riqualificazione di  cui all'art.  2, ove il numero
delle GAV  o delle  aspiranti GAV  lo  consenta,  possono  essere
aperti alla  frequenza della  popolazione con  fini di educazione
ambientale.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

(Sospensione e revoca delle GAV)

1.  Gli  enti  locali,  gli  Enti  Parco  e  le  associazioni  di
protezione ambientale  sono tenuti  a  segnalare  alla  Provincia
competente  ogni   violazione  dei   doveri  di  cui  all'art.  6
riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV.

2. La  Provincia, ricevuta  la segnalazione  di cui  al comma 1 o
comunque sulla  base di  ogni altro elemento utile di conoscenza,
effettuati gli  opportuni accertamenti  e dopo  aver in ogni caso
sentito   l'interessato,    può    disporre    una    sospensione
dall'attività , per un periodo non superiore a sei mesi.

3. In  caso di  reiterate violazioni  dei doveri  delle  GAV  che
abbiano comportato  già  la sospensione dall'attività  per almeno
due volte  e per  un periodo  complessivo pari  ad almeno  dodici
mesi, a  seguito dell'accertamento di eventuali nuove violazioni,
sentito  l'interessato   nonchè   l'associazione   di  protezione
ambientale di  eventuale appartenenza, la Provincia può  disporre
anche la revoca della nomina.

4. La  revoca della  nomina può  essere disposta dalla Provincia,
nel rispetto delle disposizioni procedimentali di cui al comma 3,
anche in  caso di persistente ed accertata inattività  non dovuta
a giustificati motivi.

5. La  Provincia dichiara  la  decadenza  della  nomina  ove  sia
accertato, sentito  l'interessato, il venir meno dei requisiti di
cui all'art. 2 comma 5.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

(Organizzazione del servizio delle GAV)

1. Le GAV sono organizzate per raggruppamenti territoriali a cura
della  competente   struttura  organizzativa  della  Provincia  o
dell'Ente Parco, anche su proposta di Comuni e Comunità  Montane,
mediante l'adozione  di programmi  di  servizio  mensili  che  ne
disciplinino l'impiego sul territorio e nel tempo.

2."2. L'organizzazione delle GAV che siano associate ad una delle 
associazioni di cui all'articolo 2, comma 1 è  regolata da apposita 
convenzione tra la provincia o l'ente parco e l'associazione che 
disciplini complessivamente le modalità  di impiego delle GAV 
associate e determini i rapporti tra la provincia o l'ente parco e 
l'associazione, compresa l'eventuale erogazione di contributi 
finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'associazione per 
l'organizzazione dell'impiego delle GAV associate."

3. Analoghe  convenzioni  possono  essere  stipulate  da  Comuni,
Comunità  Montane ed Enti Parco Nazionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Organo consultivo regionale)

"Art. 11
Consulta tecnica

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge la 
Giunta regionale si avvale della Consulta tecnica di cui all'art. 3 
della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, integrata da due 
rappresentanti delle GAV appartenenti a province diverse e designati 
con duplice sorteggio, prima territoriale e quindi nominativo, a cura 
della segreteria della Consulta.

2. La Consulta tecnica, integrata secondo quanto previsto dal comma 1, 
formula pareri su richiesta della Giunta regionale ed avanza proposte 
in ordine:

a) allo stato d'attuazione della presente legge;
b) ai  provvedimenti di competenza regionale relativi al servizio 
volontario di vigilanza ambientale."

 

 

 

 

ARTICOLO 12

(Relazione sull'attività  svolta dalle GAV)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno le Province e gli Enti Parco
trasmettono alla Giunta regionale:

a) un  dettagliato rapporto  sull'attività  svolta  in ordine  al
   servizio volontario  di vigilanza ambientale e agli interventi
   effettuati dalla GAV;
b) un  rendiconto    sull'impiego  delle  risorse  finanziarie  e
   dotazioni strumentali a disposizione;
c) un  piano di  organizzazione del  servizio per l'anno in corso
   con l'indicazione  delle relative  necessità  finanziarie e di
   dotazioni strumentali.

2. Nei  successivi sessanta giorni, la Giunta regionale trasmette
al Consiglio  la comunicazione  di cui  all'art. 3  e delibera il
riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle
amministrazioni provinciali.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Abrogazione e norma finale)

1. Sono abrogati i commi da 3 a 11 dell'art. 22 (Vigilanza) della
legge regionale 8 novembre 1982, n. 82.

2. Decorsi  24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i
compiti  di   polizia  amministrativa   attribuiti  alle  Guardie
volontarie di  cui alle  LLRR  25/84  e  3/94  sono  limitati  al
rispetto delle disposizioni delle leggi suddette.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

(Norma finanziaria)

1. Agli  oneri derivanti  dall'attuazione della  presente  legge,
determinati  in  lire  100.000.000  e  decorrenti  dal  1998,  si
provvede mediante  imputazione al  cap.  29440  del  bilancio  di
previsione 1998.

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà 
con leggi di bilancio.

 

 

Formula Finale:

-----
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 Gennaio 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il
18.12.1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il
16.01.1998.


 

Le Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 6-04-2000
REGIONE TOSCANA

Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 17
del 17 aprile 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:

CAPO II
FORME DI TUTELA

ARTICOLO 14

(Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7)

1. L'articolo 2, comma 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 
(Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) è  
sostituito dal seguente:

"1. Sono Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate GAV, 
coloro che avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da 
comuni, comunità  montane, ed enti parco o dalle associazioni di cui 
all'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del 
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di 
cui all'articolo 27 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio) e dagli altri soggetti comunque abilitati da specifiche 
leggi nazionali e regionali a svolgere corsi di preparazione e 
aggiornamento anche in materia ambientale e di tutela del territorio 
e, superato l'esame finale ai sensi dell'articolo 9, siano nominati 
dalla provincia ai sensi dell'articolo 4."

2. L'articolo 6, comma 1 della LR 7/1998 è  sostituito dal seguente:

"1. Nello svolgimento della propria attività  le GAV sono tenute a 
rispettare le modalità  previste dal regolamento di servizio approvato 
dalla provincia o ente parco regionale, nonchè  dal programma di 
intervento redatto dall'associazione di eventuale appartenenza, fra 
quelle di cui all'articolo 2, comma 1."

3. L'articolo 6, comma 3 della LR 7/1998 è  sostituito dal seguente:

"3. Alle GAV è  vietata la caccia nel proprio ambito di competenza 
territoriale, nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio, 
salvo che nelle ipotesi di cui all'articolo 37 della legge regionale 
12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio")."

4. L'articolo 9, comma 1 della LR 7/1998 è  sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di cui 
all'articolo 2, comma 1 sono tenuti a segnalare alla Provincia 
competente ogni violazione dei doveri di cui all'articolo 6 
riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV."

5. L'articolo 9, comma 3 della LR 7/1998 è  sostituito dal seguente:

"3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano 
comportato già  la sospensione dell'attività  per almeno due volte e 
per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito 
dell'accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l'interessato 
nonchè  l'associazione di eventuale appartenenza, fra quelle di cui 
all'articolo 2, comma 1 la provincia può  disporre anche la revoca 
della nomina."

6. L'articolo 10, comma 2 della LR 7/1998 è  sostituito dal seguente:

"2. L'organizzazione delle GAV che siano associate ad una delle 
associazioni di cui all'articolo 2, comma 1 è  regolata da apposita 
convenzione tra la provincia o l'ente parco e l'associazione che 
disciplini complessivamente le modalità  di impiego delle GAV 
associate e determini i rapporti tra la provincia o l'ente parco e 
l'associazione, compresa l'eventuale erogazione di contributi 
finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'associazione per 
l'organizzazione dell'impiego delle GAV associate."

7. L'articolo 11 della LR 7/1998 è  soppresso ed è  sostituito dal 
seguente:

"Art. 11
Consulta tecnica

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge la 
Giunta regionale si avvale della Consulta tecnica di cui all'art. 3 
della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, integrata da due 
rappresentanti delle GAV appartenenti a province diverse e designati 
con duplice sorteggio, prima territoriale e quindi nominativo, a cura 
della segreteria della Consulta.

2. La Consulta tecnica, integrata secondo quanto previsto dal comma 1, 
formula pareri su richiesta della Giunta regionale ed avanza proposte 
in ordine:

a) allo stato d'attuazione della presente legge;
b) ai  provvedimenti di competenza regionale relativi al servizio 
volontario di vigilanza ambientale."
..........