LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 2-11-1982
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| Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
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vedi anche:
CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
ARTICOLO 1 Abrogazione La legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, è abrogata e sostituita dalla presente.
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ARTICOLO 2 Finalità La Regione, in attuazione dell' art. 5 dello Statuto, interviene nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nella individuazione, recupero e ripristino di aree degradate, nella tutela della flora spontanea, di alcune specie di fauna minore, dei prodotti del sottobosco e regola interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell' assetto ambientale.
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ARTICOLO 3 Interventi di salvaguardia La Regione anche su proposta del Comitato Consultivo di cui all' art. 34, può svolgere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonchè delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.
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ARTICOLO 4 Documentazione ed informazione La Regione promuove e sostiene ogni forma di documentazione ed informazione atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua tutela, nonchè per una razionale gestione delle risorse ambientali. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle iniziative per l' anno successivo, con le relative modalità di esecuzione.
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ARTICOLO 5 Abbandono di rifiuti E' vietato l' abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonchè in specchi e corsi d' acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall' Amministrazione Comunale territorialmente competente, convenientemente recitanti e condotti secondo tecniche che evitino l' insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia; è vietato inoltre l' allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro 50 metri dalla zona demaniale. Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro - silvo - pastorali. L' allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico sono disciplinati dai Comuni con propri regolamenti. Le Comunità Montane possono prevedere, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia, disposizioni e iniziative per quelle località in cui non è possibile garantire una raccolta periodica e regolare dei rifiuti.
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ARTICOLO 6 Combustione dei rifiuti E' vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ciò destinati, e nel rispetto delle leggi vigenti. Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro - silvo - pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui vegetali, da effettuarsi in conformità con quanto previsto agli articoli 9 e 10 della presente legge.
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ARTICOLO 7 Attribuzioni dei Comuni I Comuni curano l' asportazione dei rifiuti lungo le strade pubbliche ed in ogni altro luogo pubblico ivi comprese le rive di specchi e corsi d' acqua: a) operando affinchè coloro che abbiano abbandonato i rifiuti e detriti provvedano alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento; b) provvedendo direttamente all' asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempienza da parte di questi dell' obbligo di cui alla lettera a); c) provvedendo direttamente all' asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti qualora non sia possibile accertarne la provenienza.
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ARTICOLO 8 Interventi pubblici La Regione può intervenire a proprie spese per l' asportazione ed il trasporto, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e dei detriti accumulati sulle superfici lacustri, fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali, delegando gli interventi tecnico operativi, in relazione alla loro complessità , a Comuni e Province.
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ARTICOLO 9 Accensione di fuochi Chiunque proceda all' accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito. Dal 1º novembre al 30 aprile sono vietate in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro i 100 metri da essi l' accensione di fuochi e le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendi. A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi, nel qualcaso gli intressati devono attenersi alle disposizioni di cui al 1º comma. In base a quanto disposto dalla legge 1º marzo 1975, n. 47, nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, è vietato accendere fuochi, nonchè procedere alle operazioni citate al 3º comma dell' articolo 9 della legge suddetta.
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ARTICOLO 10 Abbruciamenti Nei territori inclusi nel Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 1º marzo 1975, n. 47, l' abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito solo quando la distanza dai boschi supera i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, ed a condizione che il luogo ove avviene l' abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento. L' abbruciamento dei pascoli montani è sempre vietato. Durante l' abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all' eventuale spegnimento delle fiamme.
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ARTICOLO 11 Fuoristrada Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonchè alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27. I Comuni, sentite le Comunità Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo. Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale. E' vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonchè i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della LR 17 ottobre 1979, n. 60. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro - silvo - pastrorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico - forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonchè i veicoli utilizzati per servizio pubblico. L' esercizio dello sci d' erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.
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ARTICOLO 12 Recupero aree degradate La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate. In tal senso la Regione: a) promuove e coordina con i Comprensori, sulla base di richieste o programmi di Comuni e Comunità Montane, gli interventi per l' individuazione delle aree degradate; b) promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale anche attraverso interventi a carattere sperimentale; c) concede a Comuni e Comunità Montane che ne facciano domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro presentazione di progetto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della presente legge, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile. L' Ente richiedente, per accedere al contributo, è tenuto ad attestare la destinazione dell' area, negli strumenti urbanistici, a verde pubblico, privato o agricolo.
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ARTICOLO 13 Cotica erbosa superficiale La cotica erbosa e la lettiera, nonchè lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamenti connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.
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ARTICOLO 14 Vegetazione erbacea ed arbustiva La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni a ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell' equilibrio della biocenosi, nonchè l' alterazione del regolare deflusso delle acque, i Comuni e le Provincie promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.
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ARTICOLO 15 Protezione della flora Sono vietate la raccolta, l' asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonchè il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall' art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all' elenco allegato che fa parte integrante della presente legge. Per ogni specie non inclusa nell' elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpare gli organi sotteranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale. L' elenco delle specie a protezione assoluta, nonchè i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.
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ARTICOLO 16 Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo o di ogni altra operazione agro - silvo - pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall' avente diritto su di esso. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo di cui all' art. 34, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette e bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indenizzo al proprietario od all' avente diritto.
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ARTICOLO 17 Piante officinali spontanee La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al RD 26- 5- 1932, n. 772, non incluse nell' elenco di cui al 1º comma dell' art. 15, è soggetta alle disposizioni della legge 6- 1- 1931, n. 99, previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra.
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ARTICOLO 18 Incentivazione delle coltivazioni di specie vegetali La Regione per favorire l' economia montana, promuove la coltivazione delle specie protette di cui al 1º comma dell' art. 15, nonchè delle seguenti specie vegetali aventi interesse commerciale: Achillea erba - rotta, Achillea moschata, Arnica montana, Artemisie (tutte le specie), Gentiana lutea, Leontopodium alpinum, Lavandula officinalis; a tal fine: a) favorisce studi, ricerche e divulgazioni in merito alle specie specie sopra citate ed alla loro coltivazione, nonchè per produzione e conservazione delle sementi; b) può sentito il Comitato Consultivo, stipulare convenzioni con privati, Istituti od Enti per la produzione di sementi delle specie sopra citate; c) sulla base di programmi predisposti dalle Comunità Montane, concede contributi, nel limite massimo dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile per opere di primo impianto. Le domande per i contributi debbono essere presentate dagli interessati alle Comunità Montane entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando la località , la superficie e le caratteristiche dell' impianto, nonchè i lavori che si intendono effettuare e le specie da coltivare. Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta Regionale con parere motivato entro il 31 marzo dello stesso anno. Le Comunità Montane sono tenute a valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore, nonchè a verificare l' attuazione dell' impianto avvalendosi eventualmente della collaborazione dei Servizi forestazione ed economia montana. Le Comunità stesse sono tenute a fornire annualmente alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attività .
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ARTICOLO 19 Prodotti del sottobosco Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco: a) i funghi epigei, anche non commestibili; b) i funghi ipogei (tartufi); c) i muschi; d) le fragole; e) i lamponi; f) i mirtilli; g) le bacche di ginepro.
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ARTICOLO 20 Raccolta dei prodotti del sottobosco La raccolta dei prodotti del sottobosco sottoelencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti: - Funghi: a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad massimo di 15 esemplari complessivamente; b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a); c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta. - Muschi: Kg 0,300 - Fragole: Kg 0,500 - Lamponi: Kg 1,00 - Mirtilli: Kg 1,00 - Bacche di ginepro: Kg 0,200 I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all' art. 34, in relazione a contingenti situazioni locali o all' andamento stagionale.
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ARTICOLO 21 Attribuzioni ai Comuni ed alle Comunità Montane Le Comunità Montane, ovvero i Comuni nelle zone non classificate montane, nell' ambito delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento - tipo che il Consiglio Regionale può emanare, possono: a) delimitare zone a vocazione fungina; b) individuare, in accordo con Istituti di ricerca, campi di sperimentazione per la coltivazione dei funghi; c) stabilire criteri, modalità e limiti per l' esercizio della raccolta con propri regolamenti; d) indicare, lungo le strade di accesso ai boschi, luoghi da adibire a sosta per autoveicoli; e) istituire centri di controllo micologico.
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ARTICOLO 22 Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi La raccolta dei funghi è consentita previo rilascio di un tesserino da parte della Comunità Montana nel cui territorio essa si svolge. I Comuni non classificati montani possono avvalersi del disposto di cui al 1º comma. Il tesserino per la raccolta dei funghi è personale; ha validità per l' anno solare in corso, ovvero settimanale o giornaliera. Per il suo rilascio è richiesto il versamento delle somme che saranno stabilite aannualmente dalle Comunità Montane entro il limite massimo determinato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Le risorse finanziarie introitate dalle Comunità Montane e dai Comuni, in base al disposto del comma precedente, possono essere destinate: a) ad opere di tutela ambientale e di miglioramento dei fondi; b) ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi, sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo. Nelle zone eventualmente delimitate ai sensi dell' art. 21, lettera a), le Comunità Montane o i Comuni per le zone non classificate montane riservano tali somme ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi. Le disposizioni del 5º comma, lettere a) e b), non si applicano nei terreni sui quali sia vietato l' accesso ai sensi dell' art. 841 e seguenti del Codice Civile; dell' apposizione del divieto deve essere data contestuale comunicazione alle Comunità Montane o al Comune nelle zone non classificate montane, agli effetti del presente articolo.
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ARTICOLO 23 Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi. E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l' appararato radicale della flora di cui all' art. 15. E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonchè estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo. Il comma precedente non si applica nel caso di attività pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani. La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.
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ARTICOLO 24 Raccolta dei tartufi La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo è regolata dalla legge 17- 7- 1970, n. 568 e successive modificazioni. Il Presidente dell' Amministrazione Provinciale fissa annualmente i periodi di raccolta dei tartufi. Al fine di cui sopra, nonchè per approfondire gli aspetti tecnici, agronomici ed economici relativi alla raccolta dei artufi, i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali devono avvalersi di un collegio di esperti, unico per tutto il territorio regionale, costituito da tre membri rispettivamente designati dall' Istituto per le piante da legno e l' ambiente, dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e dalla Facoltà di Agraria dell' Università di Torino e devono sentire il parere delle Associazioni interessate. I tre esperti di cui al comma precedente esprimono il proprio parere per ognuna delle Province interessate ed indicano, sulla base di valutazioni tecinico - scientifiche e dell' andamento climatico, i periodi di raccolta per le Province interessate. In caso di parere controverso fra i tre esperti, il Presidente dell' Amministrazione Provinciale fissa la data di apertura nel periodo intermedio riferito alle diverse proposte. Il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato si fa ogni anno promotore di riunioni collegiali con i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali per giungere alle indicazioni sulla data. L' Amministrazione Provinciale vigila con sua apposita commissione o con commissioni comprensoriali affinchè il prodotto presentato sul mercato corrisponda alle qualità organolettiche proprie di ciascuna varietà di tartufi ed abbia caratteristiche igienico - sanitarie atte al consumo.
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ARTICOLO 25 Divieti Con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato Consultivo di cui all' art. 34, la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell' equilibrio naturale.
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ARTICOLO 26 Formica rufa E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti. E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salve le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonchè uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie. Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyctena.
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ARTICOLO 27 Anfibi E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l' uccisione di tutte le specie di anifibi, nonchè la cattura, il trasporto ed il commercio di rospi. Dal 1º luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole.
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ARTICOLO 28 Molluschi Dal 1º settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona. In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l' attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1º luglio. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell' allevamento. La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.
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ARTICOLO 29 Gamberi E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d' acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes). Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti di coloro che curano l' allevamento delle suddette specie di animali. Le disposizioni di cui al 1º comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.
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ARTICOLO 30 Ulteriore norma di tutela La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all' art. 34, può con propria deliberazione vietare temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico.
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ARTICOLO 31 Deroghe per i proprietari dei fondi Ad esclusione delle specie incluse nell' elenco previsto dal 1º comma dell' art. 15, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all' usufruttuario, al coltivatore del fondo, all' avente titolo su di esso ed ai loro familiari.
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ARTICOLO 32 Autorizzazioni in deroga I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l' equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisce fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2º comma dell' art. 15, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti. Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall' Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.
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ARTICOLO 33 Commercializzazione Le specie tutelate dalla presente legge, catturate o raccolte nei limiti fissati dalla legge stessa, si presumono destinate all' uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita o l' acquisto. E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonchè da giardini od orti botanici. Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà , la provenienza ed il peso netto all' origine. E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all' art. 32, nei limiti quantitavi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell' autorizzazione. E' altresì consentita la vendita dei prodotti di cui sopra, raccolti su proprio fondo, dal proprietario, dall' usufruttuario, dal coltivatore del fondo, dall' avente titolo su di esso e dai loro familiari. Essi rilasceranno un certificato di cui al 3º comma del presente articolo.
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ARTICOLO 34 Comitato Consultivo regionale per la protezione dell' ambiente naturale Ai fini della presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per la protezione dell' ambiente naturale composto da: - l' Assessore regionale per la tutela dell' ambiente con funzione di Presidente; - sette esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regonale con voto limitato a quattro nominativi, su proposta delle Facoltà Universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali più rappresentative della Regione; - tre esperti designati, uno per ciascuno, dalle sezione regionale dell' ANCI, dall' Unione regionale delle Province Piemontesi e dalla delegazione regionale dell' UNCEM; - tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; - l' Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato; Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli Uffici regionali per la tutela dell' ambiente. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale; nel periodo che precede la nomina del Comitato successivo, quello scaduto può riunirsi per l' ordinaria amministrazione. Il Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; può essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle Comunità Montane, dai Comitati comprensoriali; può consultare esperti a vario titolo ed organi dell' Amministrazione Regionale su problemi contingenti; può proporre alla Giunta Regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela della natura, nonchè per la divulgazione e l' applicazione della presente legge.
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ARTICOLO 35 Raccolta a fini scientifici e didattici In deroga agli articoli 15 - 17 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale può autorizzare con decreto da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza, gli Istituti Universitari, i Musei naturalistici, gli Enti di ricerca scientifica, alla raccolta ed alla detenzione delle specie indicate nella domanda, per fini scientifici e didattici. La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l' autorizzazione, la durata, le modalità e le quantità di raccolta. Analoga autorizzazione può essere concessa a privati per documentato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari, sentito il Comitato Consultivo di cui all' art. 34.
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ARTICOLO 36 Vigilanza La vigilanza sull' osservanza della presente legge e l' accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche volontarie. Gli Enti competenti provvedono all' aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge. I Comuni, le Province, le Comunità Montane dispongono, mediante il personale di cui al 1º comma, anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità , immediti sopralluoghi e verifiche per pervenire all' accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l' irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 38 e 39. Il promotore della segnalazione può inviarne copia agli uffici regionali competenti. I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull' attività di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le generalità dell' Ente o persona che ha presentato la segnalazione, dell' eventuale trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della relazione di cui al precedente comma.
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ARTICOLO 37 Guardie ecologiche volontarie L' organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all' art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo. Per l' istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell' ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.
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ARTICOLO 38 Sanzioni amministrative Per le violazioni di cui agli artt. 20, lett. a) e b) e 23 viene disposto il ritiro del tesserino previsto all' art. 22. Per le violazioni di divieti e per l' inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 5 e 24, si applicano le sanzioni amministrative da L. 200.000 a L. 2.000.000. Per le violazioni di cui all' art. 5 il massimo della sanzione amministrativa è elevato a L. 10.000.000, fermo restando l' obbligo della remissione in pristino dello stato dei luoghi. Per le violazioni di cui all' art. 24, si applicano le sanzioni previste dall' art. 16 della legge 17- 7- 1970, n. 568. L' oggetto della violazione, se reinseribile nell' ambiente e con libera scelta del trasgressore, è reintegrato. In caso di diniego da parte del trasgressore, ovvero, quando la reintegrazione non sia possibile, l' ammontare della sanzione amministrativa è aumentato di una somma pari al valore economico del bene, determinato dal Sindaco.
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ARTICOLO 39 Procedura amministrativa Per l' accertamento delle violazioni e l' applicazione ddelle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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ARTICOLO 40 Proventi I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all' art. 38 sono introitate nel bilancio dei singoli Comuni che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, dandone annualmente notizia alla Regione.
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ARTICOLO 41 Disposizioni contabili Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, nell' anno 1983, la spesa di L. 1.200 milioni. La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci. Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1983, saranno istituiti i seguenti appositi capitoli: << Spese per studi, iniziative, documentazione ed informazione per una migliore protezione e fruizione dell' ambiente naturale; per l' asportazione di rifiuti e detriti dalle rive e dalle superifici fluviali e lacustri; per indenizzi ai proprietari dei fondi >>, con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa. << Spese per interventi e contributi relativi all' individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette >>, con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
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ARTICOLO 42 Disposizioni finali La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1983. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale >> della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 2 novembre 1982.
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ALLEGATO 1: Allegato
Aconitum anthora L. - CN - NO - TO - VC Aconitum napellus L. - CN - NO - TO - VC Aconitum variegatum L. - AL - CN - NO - TO - VC Aconitum vulparia Reichemb. (=A. lycoctonum Auct.) - AL - AT Adenophora liliifolia (L.) Bess. - TO Allium narcissiflorum Vill. - CN - TO - VC Allium victorialis L. - NO - TO - VC Alyssoides utriculata (L.) Medicus (= Vesicaria utriculata (L.) - AL - CN - TO Alyssum argenteum All. - TO Anacamptis pyramidalis (L.) LCM Richard (= Orchis pyramidalis L.) - AL - AT - CN - TO Androsace (tutte le specie) - CN - NO - TO - VC Anemone baldensis L. - CN - NO - TO - VC Anemone coronaria L. - CN Antirrhinum latifolium Mill. - CN Aphyllanthes monspeliensis L. - AL - AT - TO Aquilegia alpina L. - CN - NO - TO - VC Aquilegia vulgaris L.( incl. A. atrata Koch.) - AL - AT Aster alpinus L. - AL Atropa bella - donna L. - CN - NO - TO - VC Brassica repanda (Willd.) DC CN TO Bulbocodium vernum L. - CN - NO - TO - VC Callianthemum coriandrifolium Reich. (= Ranunculus rutaefolius L.) - TO Caltha palustris L. - AT Campanula alpestris All. - CN - NO - TO Campanula excisa Schleich. ex Murith - NO - TO - VC Campanula thysoides L. - CN - NO - TO - VC Catananche caerulea L. - TO Centranthus ruber (L.) DC - AL - AT - CN NO - TO - VC Cephalanthera (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Cephalaria alpina (L.) Schrad. - CN - NO - TO Chamaecytisus purpureus( Scop.) Link (= Cytisus purpureus Scop.) - NO - VC Cistus albidus L. - CN Colchicum neapolitanum Ten. - CN Cortusa matthioli L. - CN - TO Corydalis lutea (L.) DC - NO Crocus medius Balbis - AL - CN - VC Cyclamen purpurascens Mill. (=C. europaeum Auct.) - CN - TO Cypriedium calceolus L. - AL - CN - NO - TO - VC Dactylorhiza (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Daphne cneorum L.( incl. D. striata Tratt.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Daphne mezereum L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC Delphinium dubium (Rouy et Fouc.) Pawl. (=D. elatum Auct. ital.) - CN - NO - TO - VC Delphinium fissum Waldst. et Kit. - TO Dianthus superbus L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC Dictamnus albus L. - AL - AT - CN - TO - VC Digitalis lutea L. - AT Doronicum columnae Ten. (=D. cordatum SchBip) - AL Dracocephalum (tutte le specie) - TO Drosera (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Echinops (tutte le specie) - AL - CN - TO - VC Epipactis (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaud. - CN - NO - TO - VC Eryngium alpinum L. - CN - TO Eryngium spinalba Vill. - CN Euphorbia hyberna L. ssp. canuti( Parl.) Tutin (=E. hyberna L. var gibelliana (Peola) Fiori) incl. ssp. insularis( Boiss.) Briq. - AL - TO Erica herbacea L. (=E. carnea L.) - AL - TO Fritillaria (tutte le specie) - AL - CN - NO - TO - VC Galanthus nivalis L. - AL - AT Gentiana asclepiadea L. - CN - NO - TO - VC Gentiana bavarica L. - CN - NO - TO - VC Gentiana brachyphylla Vill. - CN - NO - TO - VC Gentiana clusii Per. et Song. - AL - CN - NO - TO - VC Gentiana lutea L. - AL Gentiana pneumonanthe L. - AL - CN - NO - TO - VC Gentiana purpurea L. - NO - TO - VC Gentiana rostanii Reuter ex Verlot - CN - TO Gentiana utriculosa L. - CN - NO - TO - VC Gentianella ciliata (L.) Borkh. (= Gentiana ciliata L.) - AL Gentianella tenella( Rottb.) Borner (= Gentiana tenella Rottb.) - CN - NO - TO - VC Gentianella campestris (L.) Borner (= Gentiana campestris L.) - AL Geranium palustre L. - NO Geranium sylvaticum L. ssp. rivulare( Vill.) Rouy - TO Geum reptans L. - CN - NO - TO - VC Gladiolus palustris Gaud. - AL - CN - NO - TO - VC Gymnadenia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Helleborus niger L. - NO - VC Himantoglossum hircinum (L.) Koch (= Loroglossum hircinum Rich.) - AL - AT - CN Horminum pyrenaicum L. - CN Hottonia palustris L. - AL - NO - TO - VC Hydrocharis morsus - ranae L. - AL - AT - NO - TO - VC Hyssopus officinalis L. - AL - AT - NO - TO Iberis spathulata JP Bergeret ssp. nana( All.) Heyw. - CN Iberis umbellata L. - AL - CN Iris aphylla L. - TO - VC Iris foetidissima L. - AL - AT - NO - TO - VC Iris graminea L. - AL - AT - CN - TO - VC Iris sibirica L. - AL - AT - NO - TO - VC Jovibarba allionii( Jord. et Fourr.) DA Webb. (= Sempervivum allionii( Jord. et Fourr.) Nyman) - CN - TO Juniperus oxycedrus L. - TO Juniperus phoenicea L. - CN Leucojum aestivum L. - NO Leucojum vernum L. - AL - AT Lilium croceum Chaix( incl. L. bulbiferum L.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Lilium martagon L. - AL - AT - CN - NO TO - VC Lilium pomponium L. - CN Linnaea borealis L. - NO - TO Linum campanulatum L. - AL Linum flavum L. - AL Linum narbonense L. - CN Lychnis alpina L. - CN - NO - TO - VC Menyanthes trifoliata L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC Mimulus (tutte le specie) - NO - TO Moneses uniflora (L.) A. Gray (= Pyrola uniflora L.) - CN - NO - TO - VC Narcissus poeticus L.( incl. N. angustifolius Curtis) - AL Narcissus pseudonarcissus L. (1) - AL - CN Nigritella (tutte le specie) - AL - CN - NO - TO - VC Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. - AL - AT - CN - NO - TO - VC Nymphaea alba L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC Nymphoides peltata( S. G. Glemin) O. Kuntze (= Limnanthemum nymphoides Hoffm. et Link.) - AL - AT - NO - TO - VC Omphalodes verna Moench - AL - NO Ophyrs (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Orchis (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Osmunda regalis L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC Paeonia officinalis L. - AL - CN - TO - VC Papaver rhaeticum Leresche in Gremli (=P. alpinum L. var. pyrenaicum W.) - CN - TO Pedicularis comosa L. - AL Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. - CN - NO - TO - VC Platanthera (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Primula (tutte le specie a fiore rosso) - CN - NO - - TO - VC Primula allionii Lois. - CN Primula auricula L. - CN - NO - TO Ptilotrichum halimifolium Boiss. (= Alyssum halimifolium Auct) - CN - TO Pulsatilla (= Anemone gr. Pulsatilla) (tutte le specie a fiori violetti) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (= Anemone vernalis L.) - CN - NO - TO - VC Quercus crenata Lam. (=q. pseudosuber Santi) - AL AT - CN - TO Quercus ilex L. - TO Ranunculus alpestris L. - CN - NO - TO - VC Ranunculus glacialis L. - CN Ranunculus parnassifolius L. - CN - NO - TO VC Ranunculus seguieri Vill. - CN - NO - TO Ranunculus thora L. - CN Rhaponticum scariosum Lam. (= Centaurea rhapontica L.) - CN - TO - VC Rhododendron hirsutum L.- NO - VC Rynchosinapis richeri Hayek (= Brassica richeri Vill.) - CN - TO Ruscus hypoglossum L. - AL - CN Ruta angustofolia Pers. - TO Saponaria lutea L. - NO - TO - VC Saussurea (tutte le specie) - CN - NO - TO - VC Saxifraga (tutte le specie striscianti a fiore rosso) - CN - NO - TO - VC Saxifraga caesia L. - CN - TO Saxifraga callosa Sm. ssp. callosa (=S. lingulata Bell.) - CN Saxifraga cotyledon L. - NO - TO - VC Saxifraga diapensioides Bell. - CN - TO Saxifraga florulenta Moretti - CN Saxifraga pedemontana Al - CN - TO Scabiosa graminifolia L. - CN - NO - TO Scilla italica L. - AL - CN Scopolia carniolica Jacq. - VC Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert et Koch - VC Senecio abrotanifolius L. - VC Senecio uniflorus All. - NO - TO - VC Serapias (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Serratula nudicalis (L.) DC - CN Soldanella pusilla Baumg. - NO Staehelina dubia L. - AL - AT - CN Staphylea pinnata L. - AL - AT - CN - NO TO - VC Swertia perennis L. - CN - NO - TO Thalictrum aquilegifolium L. - AL Tozzia alpina L. - CN - NO - TO - VC Trollius europaeus L. - AL Tulipa clusiana Vent. - AL - AT - CN Tulipa didieri Jord. (=T. gesneriana L. var. didieri Jord.) - TO Tulipa oculus - solis Saint - Amans - AL - AT - TO Tulipa praecox Ten. (=T. oculus - solis Saint - Amans var. praecox Ten.) - AT - CN Tulipa sylvestris L.( incl. T. australis Link.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Typa minima Hoppe - AL - AT - CN - NO - TO - VC Utricularia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Vaccinium myrtillus L. - AT Valeriana celtica L. - CN - NO - TO - VC Valeriana saliunca All. - CN - NO - TO Valeriana tuberosa L. - CN - TO Veronica longifolia L. - CN Vitaliana primuliflora Bertol. (= Douglasia vitaliana L. Hooker) fil. ex Pax - CN - NO - TO - VC Viola cenisia L. - CN - TO - VC (1) E' la forma spontanea a fiori giallo pallidi, che s' incontra solo in queste Province (rispettivamente alle Capanne di Marcarolo e in Val Pesio).
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LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 13-04-1995
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Indice:
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| Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 19 1. L' articolo 10 della LR 48/ 1980, è sostituito dal seguente: << Art. 10 - Sorveglianza 1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour è affidata: a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell' Ente a cui è affidata la gestione della Riserva; b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale ed alle guardie di caccia e pesca; c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l' Ente di gestione. 2. La sorveglianza della Riserva naturale è esercitata, altresì , dal Corpo Forestale dello Stati nei limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. >>. omissis.......
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